Il Decreto legislativo n.81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazioneovesi concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro.
I suddetti tre requisiti (personalità, continuità ed etero-organizzazione) devono essere contemporaneamente presenti (circolare INL n. 7 del 30/10/2020).
L'estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato non opera, tuttavia, nei seguenti casi (art. 2, comma 2): per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento; per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali; per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione alle loro funzioni; per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal CONI; per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).