Cosa spetta all’ex moglie dopo il divorzio? Con la cessazione del matrimonio si perdono una serie di diritti.
Non è più possibile rivendicare quote di successione: l’ex coniuge cessa cioè di essere erede dell’altro.
Non è poi ammesso continuare a utilizzare il cognome dall’altro coniuge, neanche nell’ipotesi di matrimonio di lunga durata con una persona famosa.
A fronte di ciò, continuano a permanere una serie di diritti come quello ad ottenere una quota del Tfr, la pensione di reversibilità, l’assegno di divorzio e, se accordato dal giudice al momento della separazione, il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale.
L’assegno di divorzio viene sempre concesso a chi, d’accordo col coniuge, durante il matrimonio ha rinunciato a coltivare la carriera per dedicarsi invece alla famiglia e ai figli, contribuendo così all’arricchimento dell’ex.
L’assegno divorzile mira a garantire solo l’autosufficienza economica, indipendentemente dalla posizione reddituale dell’ex.
Al pari dell’assegno divorzile, l’ex coniuge presso cui siano stati collocati i figli ha diritto a ottenere l’assegno di mantenimento per i figli, nella misura concordata dalla coppia e convalidata dal giudice oppure, in assenza di intesa, per come liquidato dal tribunale.
Il coniuge divorziato può richiedere al giudice l’assegnazione della casa coniugale, ove la famiglia viveva prima della crisi, benché sia di proprietà dell’ex.
Il coniuge divorziato ha diritto a una quota del Trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge.
Al coniuge divorziato spetta la pensione di reversibilità dell’ex a condizione che non abbia percepito l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione.