Quali sono gli effetti del divorzio?

Sarita Testa
2025-06-23 19:48:38
Numero di risposte: 5
Gli effetti del divorzio in comune sono molteplici.
Nel caso si parli di matrimonio civile, il vincolo viene immediatamente sciolto.
Cessano, dunque, i vincoli ai reciproci obblighi coniugali ed entrambi recuperano lo stato civile di liberi.
Nel caso di matrimonio concordatario, cessano immediatamente gli effetti civili dell’unione ed è dunque valido ciò che si è detto nel primo punto, fermo restando che il matrimonio continua ad essere valido per l’Autorità Ecclesiastica.
La moglie perde il diritto di usare il cognome del marito.
Solo qualora l’uso del nome del marito comporti un interesse degno di tutela, allora il Tribunale può non autorizzare la perdita di questo diritto.
L’ex coniuge economicamente più debole può richiedere all’altro un assegno divorzile il cui importo è determinato in base a delle regole ben precise.
Sebbene i coniugi abbiano divorziato, in caso di pensionamento di uno dei due, all’altro spetta comunque una quota del TFR, ovvero del trattamento di fine rapporto.
Questo punto è valido solo nel caso si verifichino due condizioni: il coniuge titolare del TFR versa già un assegno divorzile all’ex coniuge, il coniuge che beneficia del TFR non abbia contratto seconde nozze.
Inoltre, viene decisa l’assegnazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà e i figli minorenni possono essere affidati ad entrambi i genitori oppure ad uno solo di essi.
In questo ultimo caso, il coniuge non affidatario deve versare un assegno di mantenimento.
Altre situazioni possono prevedere che: Entrambi i coniugi perdono i diritti successori.
Nel caso di morte di uno degli ex coniugi, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità del defunto o anche solo ad una quota di questa.
Quanto detto è valido solo nel caso si verifichino due condizioni: il coniuge superstite non ha contratto seconde nozze, il coniuge superstite percepiva già un assegno di mantenimento da parte del coniuge defunto.

Corrado Morelli
2025-06-18 10:27:10
Numero di risposte: 9
Per effetto della pronuncia di divorzio, viene a cessare definitivamente il vincolo matrimoniale con alcune conseguenze sia sullo status personale dei coniugi, che sulle loro sfere di interesse patrimoniale.
Tra quelle di natura personale si possono elencare:
il ritorno allo stato libero, con possibilità di contrarre un nuovo matrimonio civile
la perdita per la moglie del cognome del marito
il venire meno dei doveri di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale, di ausilio materiale e di collaborazione
Gli effetti di natura patrimoniale sono:
l’assegnazione, al ricorrere dei presuposti previsti dalla legge così come interpretati dalla più recente giurisprudenza, dell’assegno divorzile periodico
La perdita dei diritti successori in caso di premorienza dell’ex coniuge
L’ottenimento, sempre in caso di premorienza dell’altro ex coniuge, di una quota della pensione di reversibilità, semprecchè il rapporto di lavoro sia stato antecedente alla sentenza di divorzio, il superstite non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile
Il diritto, per il congiuge divorziato che non si sia risposato, di vedersi riconosciuta una quota, pari al 40% del totale per gli anni di matrimonio coincidenti con il lavoro, dell’indennità di fine rapporto ricevuta dall’altro coniuge al termine del lavoro
la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale
il venir meno della comunione legale dei beni fra i coniugi
la conclusione della partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare

Kristel Gatti
2025-06-06 13:36:51
Numero di risposte: 6
Con il divorzio si scioglie il matrimonio civile mentre, in caso di matrimonio concordatario, si dichiarano cessati solo gli effetti civili dell'istituto, dato che sul piano religioso il sacramento del matrimonio resta comunque indissolubile.
Dal momento del divorzio, scaturiscono molteplici effetti: in primo luogo, dopo la sentenza, il giudice può disporre a carico di uno dei due coniugi il pagamento di un assegno divorzile tenendo conto della situazione patrimoniale di entrambi.
Il giudice assume decisioni anche sull'assegnazione della casa coniugale e sull'affidamento dei figli.
La moglie inoltre perde il cognome del marito, i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori, anche se la legge prevede alcuni correttivi tra cui una sorta di solidarietà post-coniugale, riconoscendo al coniuge il diritto a ricevere un assegno periodico da porsi a carico dell'eredità.
Ha diritto all'assegno successorio il coniuge che percepiva già un assegno divorzile e che si trovi in uno stato di bisogno.
Il giudice chiamato a decidere sulla quantificazione dell'assegno successorio dovrà tenere conto di una serie di circostanze, compresa anche la consistenza dell'asse ereditario e la condizione economica degli eredi.
Il diritto all'assegno successorio viene meno se il coniuge passa a nuove nozze oppure se viene meno lo stato di bisogno.
Il coniuge superstite può avere diritto anche alla pensione di reversibilità se aveva ottenuto con la sentenza di divorzio il riconoscimento dell'assegno per il suo mantenimento.

Mirella Sorrentino
2025-05-29 20:01:30
Numero di risposte: 3
La separazione “sospende” gli effetti del matrimonio e quindi alcuni obblighi che derivano dal vincolo matrimoniale, come la fedeltà ad esempio, ma non l’obbligo a sostenere economicamente il coniuge più debole.
Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale.
Questa differenza tra separazione e divorzio produce effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale.
L’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile invece non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica.
Per cui se il coniuge con il reddito inferiore ha comunque un’occupazione, che gli consente di mantenersi con le proprie risorse, l’assegno divorzile non gli spetta.
Inalterati i diritti successori del coniuge separato.
In questo caso, visto che la separazione si limita a “sospendere” il matrimonio, il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione e che sopravvive al coniuge defunto, mantiene inalterati i propri diritti ereditari, esattamente come il coniuge non separato.
Al coniuge divorziato solo gli alimenti se percepiva l’assegno di divorzio.
Diverse naturalmente le conseguenze sui diritti successori in caso di divorzio.
In questo caso al coniuge divorziato non spetta nulla dell’eredità.
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