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Quali sono gli effetti giuridici del divorzio?

Giuseppina Serra
Giuseppina Serra
2025-05-30 05:52:51
Numero di risposte: 7
Tutti i Doveri coniugali del matrimonio vengono meno. La moglie quindi non può utilizzare il cognome del marito eccetto casi in cui marchio o nome d’arte professionale o sia per tutela dei figli. L’ex marito ha comunque diritto di chiedere, in caso di uso indebito, la cessazione del fatto lesivo. Il divorzio comporta la perdita dei diritti di Successione, eccetto l’assegno di carattere alimentare nel caso in cui 1) il coniuge superstite si trovi in caso di bisogno nel momento dell’apertura della successione, 2) ricevesse l’assegno post-matrimoniale. Il seguente assegno, di fatto autonomo rispetto all’assegno post-matrimoniale – ha funzione assistenziale e successoria. Il valore va stabilito in base al numero degli eredi e alla sostanza ereditaria.
Ivano Vitale
Ivano Vitale
2025-05-30 02:42:52
Numero di risposte: 5
Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio producono effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale. Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale. La prima differenza riguarda l’assegno che il coniuge più forte economicamente deve a quello più debole. L’assegno divorzile invece, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica. La seconda differenza relativa agli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda i diritti successori in caso di morte di uno dei due coniugi. Al coniuge divorziato solo gli alimenti se percepiva l’assegno di divorzio. L’ultimo degli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda il TFR, ossia il Trattamento di fine rapporto, che è la liquidazione che viene riconosciuta al dipendente quando il rapporto di lavoro giunge al termine. Se invece il coniuge che percepisce il TFR è solo separato, all’altro coniuge non spetta nulla della liquidazione.