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Quali sono gli effetti giuridici del divorzio?

Nico Russo
Nico Russo
2025-06-07 01:14:36
Numero di risposte: 8
Per effetto della pronuncia di divorzio, viene a cessare definitivamente il vincolo matrimoniale con alcune conseguenze sia sullo status personale dei coniugi, che sulle loro sfere di interesse patrimoniale. Tra quelle di natura personale si possono elencare: il ritorno allo stato libero, con possibilità di contrarre un nuovo matrimonio civile la perdita per la moglie del cognome del marito il venire meno dei doveri di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale, di ausilio materiale e di collaborazione Gli effetti di natura patrimoniale sono: l’assegnazione, al ricorrere dei presuposti previsti dalla legge così come interpretati dalla più recente giurisprudenza, dell’assegno divorzile periodico (o, in caso di accordo, in un’unica soluzione), che consente al coniuge più debole di mantenere una certa autonomia ed indipendenza economica La perdita dei diritti successori in caso di premorienza dell’ex coniuge L’ottenimento, sempre in caso di premorienza dell’altro ex coniuge, di una quota della pensione di reversibilità, semprecchè il rapporto di lavoro sia stato antecedente alla sentenza di divorzio, il superstite non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile Il diritto, per il congiuge divorziato che non si sia risposato, di vedersi riconosciuta una quota, pari al 40% del totale per gli anni di matrimonio coincidenti con il lavoro, dell’indennità di fine rapporto ricevuta dall’altro coniuge al termine del lavoro la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale il venir meno della comunione legale dei beni fra i coniugi la conclusione della partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare Per quanto concerne, invece, i rapporti di affidamento e di contribuzione al mantenimento della prole occorre ricordare che questi non cessano con la pronuncia definitiva di divorzio, per cui l’esercizio della potestà genitoriale rimane inalterata in caso di affidamento condiviso, così come i diritti ed i doveri previsti dalla legge a tutela dei loro specifici interessi. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia cointestato fra i due ex coniugi, lo stesso potrà essere diviso, qualora possibile, oppure venduto con relativo riparto fra i due, sempreché l’uno non intenda riscattare la quota di comproprietà dell’altro. Nel caso in cui abbiano optato per la comunione legale dei beni, gli importi che siano residuati, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto corrente cointestato appartengono ad entrambi nella misura del 50%, anche se lo stesso è stato alimentato soltanto da uno dei due. Nell’ipotesi in cui, invece, abbiano scelto il regime della separazione dei beni, la somma rimasta si ripartisce a metà fra i coniugi, salva la prova contraria da parte di colui che dimostri che derivano esclusivamente dalla propria attività o siano a sé comunque riferibili.
Giuseppina Serra
Giuseppina Serra
2025-05-30 05:52:51
Numero di risposte: 7
Tutti i Doveri coniugali del matrimonio vengono meno. La moglie quindi non può utilizzare il cognome del marito eccetto casi in cui marchio o nome d’arte professionale o sia per tutela dei figli. L’ex marito ha comunque diritto di chiedere, in caso di uso indebito, la cessazione del fatto lesivo. Il divorzio comporta la perdita dei diritti di Successione, eccetto l’assegno di carattere alimentare nel caso in cui 1) il coniuge superstite si trovi in caso di bisogno nel momento dell’apertura della successione, 2) ricevesse l’assegno post-matrimoniale. Il seguente assegno, di fatto autonomo rispetto all’assegno post-matrimoniale – ha funzione assistenziale e successoria. Il valore va stabilito in base al numero degli eredi e alla sostanza ereditaria.
Ivano Vitale
Ivano Vitale
2025-05-30 02:42:52
Numero di risposte: 5
Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio producono effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale. Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale. La prima differenza riguarda l’assegno che il coniuge più forte economicamente deve a quello più debole. L’assegno divorzile invece, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica. La seconda differenza relativa agli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda i diritti successori in caso di morte di uno dei due coniugi. Al coniuge divorziato solo gli alimenti se percepiva l’assegno di divorzio. L’ultimo degli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio riguarda il TFR, ossia il Trattamento di fine rapporto, che è la liquidazione che viene riconosciuta al dipendente quando il rapporto di lavoro giunge al termine. Se invece il coniuge che percepisce il TFR è solo separato, all’altro coniuge non spetta nulla della liquidazione.