Per effetto della pronuncia di divorzio, viene a cessare definitivamente il vincolo matrimoniale con alcune conseguenze sia sullo status personale dei coniugi, che sulle loro sfere di interesse patrimoniale.
Tra quelle di natura personale si possono elencare:
il ritorno allo stato libero, con possibilità di contrarre un nuovo matrimonio civile
la perdita per la moglie del cognome del marito
il venire meno dei doveri di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale, di ausilio materiale e di collaborazione
Gli effetti di natura patrimoniale sono:
l’assegnazione, al ricorrere dei presuposti previsti dalla legge così come interpretati dalla più recente giurisprudenza, dell’assegno divorzile periodico (o, in caso di accordo, in un’unica soluzione), che consente al coniuge più debole di mantenere una certa autonomia ed indipendenza economica
La perdita dei diritti successori in caso di premorienza dell’ex coniuge
L’ottenimento, sempre in caso di premorienza dell’altro ex coniuge, di una quota della pensione di reversibilità, semprecchè il rapporto di lavoro sia stato antecedente alla sentenza di divorzio, il superstite non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile
Il diritto, per il congiuge divorziato che non si sia risposato, di vedersi riconosciuta una quota, pari al 40% del totale per gli anni di matrimonio coincidenti con il lavoro, dell’indennità di fine rapporto ricevuta dall’altro coniuge al termine del lavoro
la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale
il venir meno della comunione legale dei beni fra i coniugi
la conclusione della partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare
Per quanto concerne, invece, i rapporti di affidamento e di contribuzione al mantenimento della prole occorre ricordare che questi non cessano con la pronuncia definitiva di divorzio, per cui l’esercizio della potestà genitoriale rimane inalterata in caso di affidamento condiviso, così come i diritti ed i doveri previsti dalla legge a tutela dei loro specifici interessi.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia cointestato fra i due ex coniugi, lo stesso potrà essere diviso, qualora possibile, oppure venduto con relativo riparto fra i due, sempreché l’uno non intenda riscattare la quota di comproprietà dell’altro.
Nel caso in cui abbiano optato per la comunione legale dei beni, gli importi che siano residuati, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto corrente cointestato appartengono ad entrambi nella misura del 50%, anche se lo stesso è stato alimentato soltanto da uno dei due.
Nell’ipotesi in cui, invece, abbiano scelto il regime della separazione dei beni, la somma rimasta si ripartisce a metà fra i coniugi, salva la prova contraria da parte di colui che dimostri che derivano esclusivamente dalla propria attività o siano a sé comunque riferibili.