Il divorzio può essere contenzioso o congiunto.
In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato.
Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio.
Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice in caso di separazione giudiziale e dopo sei mesi in caso di separazione consensuale, sempre previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui i figli minori hanno la residenza abituale.
In mancanza di figli è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.