L'avvocato che non impugna tempestivamente un provvedimento è, in principio, tenuto a risarcire il proprio cliente danneggiato dall'errore professionale.
A tale fine, infatti, spetta al cliente provare in giudizio che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio.
Lo stesso criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa fra il danno stesso e le conseguenze pregiudizievoli allegate dal cliente.
Bisogna provare, insomma, che dalla mancata impugnazione - sempre secondo il criterio del "più probabile che non" - sono derivati proprio quei danni che il cliente allega di aver subito.
Nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale, la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della "perdita di chance".
Come ha stabilito la Cassazione, infatti, "l'agire o il contraddire, anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite, offrono frequentemente l'occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico”.
Da quanto precede emerge la necessità che l'avvocato, quando assume l'incarico di promuovere un'impugnazione, soprattutto se nutre perplessità sull'utilità dell'iniziativa, adempia i propri obblighi informativi con modalità tali da poterlo provare in futuro, pena il pericolo di subire una condanna risarcitoria proprio a tale titolo, cioè anche al di là delle concrete chances che l'impugnazione avrebbe avuto di essere accolta.