Cosa prevede la legge Gelli n. 24/2017?
Anselmo Coppola
2025-11-09 15:16:56
Numero di risposte
: 27
La legge Gelli n. 24/2017 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.
Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a).
Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.
Il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
Sara Rinaldi
2025-11-08 14:51:57
Numero di risposte
: 23
La Legge Gelli-Bianco prevede l’obbligo assicurativo in capo a tutte le figure rilevanti nell’attività sanitaria.
Le strutture sanitarie pubbliche e private e i sanitari che esercitano in libera professione saranno coperte dalle garanzie adottate per l’intero rischio relativo all’esercizio della professione.
I professionisti sanitari, dipendenti dalle strutture sanitarie, risponderanno per responsabilità extracontrattuale e saranno coperti da polizza con costi a proprio carico, per la sola colpa grave.
La garanzia assicurativa dell’azienda sanitaria va resa nota ai pazienti mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda.
Il comma 7 dell’art. 10 stabilisce che i dati relativi alle coperture e al loro azionamento dovranno essere noti all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche.
Il comma 5 rimanda a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico circa la vigilanza di Ivass sulle compagnie che assicurano la med-mal.
Il comma 6 rimanda a un altro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico circa le condizioni minime di tali polizze.
Il comma 6 prevede anche la fissazione di massimali e prospetti di classi di rischio secondo le diverse specialità mediche e chirurgiche.
Le aziende sanitarie possono adottare “misure analoghe” alle assicurazioni, che consistono nella ritenzione del rischio da malpractice nell’azienda sanitaria.
L’articolo 10 prevede e delinea i principi regolatori delle “misure analoghe”, disponendo, in aggiunta al fondo rischi, un fondo apposito di messa a riserva con imputazione contabile per annualità di competenza dei risarcimenti relativi “ai sinistri denunziati”.
Annamaria Bianco
2025-10-28 07:22:48
Numero di risposte
: 33
La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha rivoluzionato il sistema della responsabilità professionale sanitaria in Italia, introducendo obblighi ben precisi per strutture e professionisti sanitari.
Il principale scopo della Legge Gelli è duplice: Tutela del paziente, garantendo un sistema più efficiente per l’accertamento e il risarcimento dei danni.
Maggiore protezione per il professionista sanitario, attraverso un quadro normativo più chiaro e assicurazioni obbligatorie.
Tra le principali novità introdotte, troviamo l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti della sanità, sia dipendenti del SSN che liberi professionisti.
La Legge Gelli impone precisi standard anche per le caratteristiche delle polizze: Retroattività minima di 10 anni: la polizza deve coprire anche gli eventi accaduti nei 10 anni precedenti, purché la richiesta danni arrivi in vigenza di contratto.
Anche le strutture sanitarie pubbliche e private sono obbligate ad avere una copertura assicurativa: Per la responsabilità civile verso terzi e per danni da personale dipendente e collaboratori.
Per la rivalsa verso i sanitari, nei limiti della colpa grave.
Giuseppina Leone
2025-10-22 11:52:21
Numero di risposte
: 28
La legge n. 24/2017, conosciuta anche come Legge Gelli-Bianco si propone di superare le incertezze interpretative causate dalla precedente L. n. 189/2012, ridefinendo i confini della responsabilità del sanitario e operando un bilanciamento tra diritti in capo al medico e al paziente.
In ambito penale fondamentale è l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., che prevede una causa di non punibilità per il medico che, nella sua condotta, abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
Nel caso della struttura sanitaria, la legge parla di responsabilità contrattuale, mentre per quanto riguarda il singolo medico, l’art. 7 della Legge Gelli prevede che egli risponda dei danni eventualmente cagionati al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale.
L’aver stabilito una responsabilità extracontrattuale in capo al medico, rende di sicuro maggiormente gravosa la proposizione di azioni da parte dei pazienti, posto il termine di prescrizione quinquennale che caratterizza tale responsabilità e la necessità di provare anche tutti gli elementi della fattispecie.
Al fine di evitare il dilagare della c.d. medicina difensiva, il legislatore ha voluto rendere più difficile agire contro il medico, dando in cambio la possibilità di chiedere sempre il risarcimento a titolo contrattuale alle strutture sanitarie.
La legge in definitiva cerca di conciliare le esigenze dei vari attori del sistema, chiarendo modalità, termini, responsabilità e partecipazione delle strutture pubbliche o private, dei medici, dei cittadini e delle assicurazioni.
Gianni Ferraro
2025-10-12 08:31:39
Numero di risposte
: 28
L’art. 5 prevede l’obbligo in capo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni indicate dalle linee guida o, in mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) introduce nel codice penale l’art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito medico.
La nuova norma prevede una ipotesi di non punibilità del medico in presenza di specifici elementi: Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
L’art.7 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) della legge 24/2017 prevede che, qualora una struttura sanitaria si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura, quest’ultima resti responsabile per le loro condotte dolose o colpose.
L’art. 8 prevede l’obbligo, prima di rivolgersi al giudice, di esperire un tentativo di conciliazione in capo a chi esercita un’azione volta ad ottenere un risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria.
L’art.10 stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
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