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Cosa prevede la legge Gelli n. 24/2017?

Gianni Ferraro
Gianni Ferraro
2025-10-12 08:31:39
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L’art. 5 prevede l’obbligo in capo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni indicate dalle linee guida o, in mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali. L’art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) introduce nel codice penale l’art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito medico. La nuova norma prevede una ipotesi di non punibilità del medico in presenza di specifici elementi: Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. L’art.7 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) della legge 24/2017 prevede che, qualora una struttura sanitaria si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura, quest’ultima resti responsabile per le loro condotte dolose o colpose. L’art. 8 prevede l’obbligo, prima di rivolgersi al giudice, di esperire un tentativo di conciliazione in capo a chi esercita un’azione volta ad ottenere un risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria. L’art.10 stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.