Cosa spetta alla moglie in caso di separazione con figli?
Piersilvio Bruno
2025-10-30 00:33:21
Numero di risposte
: 18
In presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente sufficienti senza colpa, il coniuge con il quale convivono potrà chiedere un assegno per il loro mantenimento, che permetta alla prole di continuare a vivere senza ulteriori modifiche delle proprie abitudini.
In una separazione con figli il coniuge presso il quale sarà collocata la prole può richiedere anche di rimanere nella casa coniugale con i figli, se ciò risponde all’interesse di questi.
In una separazione coniugale, in presenza o meno di figli, il coniuge ha, inoltre, diritto di chiedere un assegno per il proprio mantenimento, che sarà determinato tenuto conto del tenore di vita in costanza della convivenza matrimoniale.
L'assegno può essere riconosciuto se si è in condizioni di inferiorità economica rispetto all’altro e impossibilitati a mantenersi in modo autonomo.
La presentazione di queste domande deve essere fatta in modo accurato e fornendo delle valide motivazioni.
Anche in questo caso, se sono presenti dei figli, si cercherà sempre di agire nel loro interesse.
Le richieste rigettate da una parte o dall'altra possono riguardare il mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale oppure l’affidamento e il collocamento dei bambini.
Piccarda Serra
2025-10-15 22:18:08
Numero di risposte
: 18
Nonostante il testo non contenga risposte precise in caso di presenza di figli, alcune frasi forniscono indicazioni utili. L'assegno divorzile non cambia se la coppia ha figli poiché l'assegno di mantenimento per i figli è un'altra voce a sé stante. Quindi si può dire che spetta solo l'assegno per i figli in caso di presenza di questi ultimi. In ogni caso, ecco delle frasi che potrebbero dare una risposta indiretta alla domanda:
Il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro.
L’assegno di divorzio sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ai fini di valutare se l’ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell’età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro.
La sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, ha mitigato la rigidità di tale criterio meramente economico, statuendo che il diritto all’assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull’accertamento dell’autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall’accertamento del contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge.
Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “.
Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’”assegno di divorzio”.