Cosa rischio se vado via di casa?
Simona Bruno
2025-11-11 07:38:25
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: 22
Di conseguenza, è vero che, in linea generale, abbandonare il tetto coniugale – tralasciando gli aspetti penalistici della questione – comporta il rischio che possa essere addebitata la separazione al coniuge “fuggitivo”.
Diversa è invece la questione relativa all’assegnazione.
Deve infatti sapere che in caso di separazione la legge tutela sempre il diritto dei figli – magari già prostrati dal conflitto – a conservare l’habitat domestico, a salvaguardia della loro stabilità e serenità.
Se, però, viene meno quella “continuità ambientale decisiva per l’interesse del minore” che giustifica l’assegnazione della casa (e, dunque, la compressione dell’originario diritto di proprietà), Lei rischia di perdere il diritto di vedersi assegnata la casa nella quale adesso vivete.
C’è infatti un aspetto giuridico importantissimo che Lei non sta considerando: se deciderà di abbandonare (e non temporaneamente) la casa coniugale, portando con sé i bambini, il rischio principale e serio che correrà, non sarà tanto quello di vedersi addebitata la separazione (con conseguente perdita del diritto a essere mantenuta) ma quello, piuttosto, di perdere il diritto all’assegnazione della casa coniugale di proprietà di Suo marito.
Giancarlo Longo
2025-10-31 20:45:31
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: 23
Chi abbandona il cosiddetto “tetto coniugale” rischia solo il cosiddetto “addebito” in caso di separazione: perde cioè il diritto al mantenimento e lo status di erede legittimario.
Se, ad esempio, in una coppia ove la donna è disoccupata e l’uomo lavora, se lei dovesse andare via di casa lui non dovrebbe versarle gli alimenti.
E se il marito dovesse morire prima del divorzio, lei non avrebbe alcuna quota della relativa eredità.
Cosa succede invece se ad andare via di casa è l’uomo: le conseguenze sono le medesime: non potrà chiedere il mantenimento e non vanterà diritti ereditari sulla moglie.
Le cose si fanno più gravi se il coniuge che va via di casa porta con sé i figli minori: in tal caso scatta a suo carico il reato di “sottrazione di minori”.
Se il semplice fatto di andare via di casa non è un reato, lo diventa invece non solo quando si sottraggono i minori all’ex, ma anche quando si fa mancare a quest’ultimo i mezzi di sostentamento.
Ugo Ruggiero
2025-10-28 03:20:41
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: 23
Il rischio che si corre violando questo dovere matrimoniale è quello di subire la pronuncia di addebito della separazione.
Se lasci la casa coniugale e vai a vivere altrove prima di esserti separato legalmente, non rischi l’addebito della separazione soltanto per questo.
L’addebito potrebbe essere pronunciato nella sentenza finale soltanto se il tuo coniuge ti fa causa, cioè inizia una separazione giudiziale, chiedendo e dimostrando che tu hai causato la crisi del matrimonio con la tua iniziativa di andartene da casa.
Il più delle volte, credimi, la separazione si può definire consensualmente.
In tal caso il rischio dell’addebito svanisce sul nascere.
Quand’anche l’altro ti faccia causa per ottenere l’addebito, dovrà dimostrare che tu te ne sei andato via da casa in un momento del tutto inaspettato, in cui la vostra vita matrimoniale era un idillio.
Ivano Ricci
2025-10-16 00:30:34
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: 23
Non è isolato che le liti tra marito e moglie finiscano in sfuriate e, a volte, uno dei due abbia la tentazione di sbattere la porta di casa e andare a dormire altrove.
Se i rapporti poi non si ricuciono velocamente, è possibile che l’assenza si prolunghi di qualche giorno.
A questo punto però è lecito chiedersi fino a quando questo comportamento non integra l’illecito dell’abbandono della casa coniugale, condotta quest’ultima che – come noto – autorizza l’altro coniuge a chiedere la separazione con addebito. L’abbandono della casa coniugale integra sicuramente un illecito civile, la violazione cioè di uno dei doveri del matrimonio. La conseguenza è la separazione con addebito. Eccezionalmente l’abbandono della casa coniugale è reato tutte le volte in cui si lascia la famiglia – e in particolare i figli – senza in mezzi di sussistenza e le condizioni economiche per il sostentamento. Risponde del reato anche chi, dopo aver lasciato la casa coniugale, continua a somministrare i mezzi di sussistenza, ma si disinteressa completamente della moglie e dei figli, rendendosi quindi inadempiente agli obblighi morali inerenti alla qualità di coniuge e di genitore.
In particolare, il penale scatta tutte le volte in cui l’allontanamento dal tetto domestico ha come conseguenza cosciente e vantaggiosa il mancato adempimento degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge. Il sottrarsi a tali obblighi è considerato evento dannoso indispensabile per la sussistenza del delitto in oggetto.