I creditori possono agire a tutela dei propri interessi in quanto l’art. 2495, comma 2, c.c., stabilisce che i creditori di una società di capitali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese possono procedere nei confronti degli ex soci sino alla concorrenza di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio di liquidazione.
I creditori possono altresì attivarsi verso i liquidatori, qualora possa essere dimostrata la loro responsabilità nel mancato pagamento.
In caso di recupero crediti su una società di persone cancellata: se la società debitrice è una SNC, i soci risponderanno illimitatamente delle obbligazioni sociali eventualmente contratte.
Nelle società di persone i soci possono sempre essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio, e i propri beni, delle obbligazioni ancora in sospeso.
Ciò comporta, dal punto di vista dei creditori, l’opportunità di agire con forme tradizionali di recupero crediti fino al pignoramento dei beni personali dei soci.
In caso di debiti ancora in essere, dopo la cessazione dell’attività sarà la persona fisica a rispondere delle obbligazioni contratte, con tutti i propri beni, presenti e futuri, come previsto all’articolo 2740 del Codice Civile.