Quali sono le novità della riforma Cartabia?

Maristella Sartori
2025-06-03 17:50:49
Numero di risposte: 3
La Riforma della Giustizia Cartabia prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia per assoluzione, che per condanna, e per evitare processi dai tempi biblici verrà stabilito il tetto massimo dei due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione.
Per i reati gravi, come la violenza sessuale, il traffico di droga, l’associazione a delinquere sia semplice che di stampo mafioso, la concussione e la corruzione, è prevista la proroga di un anno in appello e sei mesi in Cassazione.
Superati i termini sopracitati, l’imputato non potrà più essere condannato, sfociando quindi nell’improcedibilità.
In sostanza, fino alla sentenza di primo grado, il reato ha capacità di prescriversi, esattamente come avveniva prima della riforma.
Dopo il primo grado invece, è possibile proseguire con l’appello, che però si dovrà concludere entro i due anni, e il giudizio di Cassazione, che dovrà terminare entro un anno.
Con la Riforma della Giustizia penale, si introdurrà quella che viene definita “udienza filtro” per le citazioni dirette davanti al giudice monocratico.
Per capire ciò, è doveroso fare una premessa: la grande maggioranza dei procedimenti penali si attua innanzi ad un tribunale monocratico, ovvero davanti ad un solo magistrato.
La Riforma della giustizia Cartabia prevede anche l’ampliamento della lista di reati nei quali il pm, da solo, può procedere con una citazione diretta.
I reati meno gravi, sono riservati al rito monocratico a citazione diretta: si tratta di quei reati con un massino di reclusione di quattro anni, oppure puniti con una multa, e i riti individuati puntualmente come i furti aggravati o le lesioni.
La riforma della giustizia Cartabia, in questo contesto, prevede di ampliare il raggio della citazione diretta ai reati con pena fino a sei anni, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.
Anche le indagini preliminari sono oggetto della riforma della giustizia Cartabia.
Le indagini non potranno durare più di sei mesi, in caso di reati ordinari, e di un anno quando si tratta di reati gravi.
La proroga per entrambe le tipologie di reato, è fino ai diciotto mesi per i primi, e ventiquattro per i reati gravi.
La digitalizzazione vede un ruolo chiave nella riforma del processo penale: l’obiettivo di introdurla è quello di sveltire dal punto di vista burocratico le pratiche penali, adottando, come già accade nel processo civile, strumenti telematici.
Molti atti del processo penale diventeranno quindi telematici: un approccio di questo tipo consentirà infatti un risparmio in termini di tempo e denaro.
Patteggiamento, messa alla prova, rito abbreviato: questi strumenti di definizione, alternativi ad un processo classico, sono favoriti dalla riforma della giustizia Cartabia: lo scopo è quello di alleggerire la quantità di processi.
In merito al giudizio abbreviato, la riforma prevede che la pena inflitta si riduca di un sesto nel caso in cui mancasse la proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
Anche la messa alla prova cambia in termini di tempistica: la sua applicazione sarà estesa anche ai reati puniti con pena non superiore ai sei anni, al contrario dei quattro attuali.
Sul patteggiamento invece, la riforma prevede che, nella circostanza in cui la pena detentiva da applicare superi i due anni, l’accordo tra imputato e pm può estendersi alle pene accessorie e alla loro durata.
La riforma della giustizia Cartabia mette in campo una serie di pene sostitutive, come la detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria per abbattere il problema del sovraffollamento delle carceri.
Il diritto all’oblio, ossia il diritto di essere dimenticati sarà garantito dalla riforma della giustizia Cartabia a tutte le persone indagate o imputate, assolte dal processo penale, attuato mediante la deindicizzazione delle notizie sul procedimento penale che è stato a loro carico.
Titolo per l’emissione del provvedimento di deindicizzazione sarà la sentenza di assoluzione, il non luogo a procedere, e il decreto di archiviazione.
Tutti gli indagati o imputati potranno quindi richiedere ai canali d’informazione e ai siti internet la deindicizzazione.

Sandra Montanari
2025-06-03 17:23:52
Numero di risposte: 6
Tra le principali modifiche introdotte dal correttivo, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, si annoverano quelle che investono il processo telematico: dopo l’eliminazione delle tecnologie obsolete in favore di modalità più moderne e digitali, con il definitivo addio al fax del difensore, che dovrà ora indicare l’indirizzo pec risultante dai pubblici registri, si abbandona anche l’uso dei vecchi biglietti di cancelleria.
Il secondo comma dell’articolo 136 c.p.c., modificato, prevede infatti che la comunicazione venga effettuata dal cancelliere tramite posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale, come stabilito dall’articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD, nel rispetto delle normative riguardanti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Anche il terzo comma dello stesso articolo viene modificato, sancendo che, salvo diversa disposizione di legge, qualora la comunicazione non possa essere effettuata o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa venga inviata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica.
Con riferimento alle udienze, si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza personale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza;
e per le testimonianze l’art. 257 bis c.p.c. apre la possibilità all’uso della testimonianza scritta, da rilasciarsi su documento informatico digitalmente sottoscritto dal testimone.
Le modifiche apportate all’articolo 171-bis c.p.c. delimitano le iniziative che il giudice può assumere nell’ambito delle verifiche preliminari, con facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo.
Il giudice potrà altresì differire l’udienza, per un massimo di quarantacinque giorni segnalando in questa fase le questioni rilevate d’ufficio, per garantire lo svolgimento di regolare contraddittorio tramite le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.
Qualora dovessero sussistere i presupposti per la conversione del rito ordinario in rito semplificato, il giudice dovrà fissare una nuova udienza secondo il rito speciale, concedendo termine alle parti per integrare i propri atti difensivi, adattandoli a quel rito.
Molteplici le novità introdotte in tema di esecuzione forzata a partire dal precetto che, ex art 480 c.p.c., dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale».
Diversamente, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis».
Il pignoramento, invece, dovrà recare «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».

Giovanni Serra
2025-06-03 14:33:02
Numero di risposte: 6
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
d.lgs. 150/2022
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021 ('riforma Cartabia'), recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Salvo quanto previsto per alcuni ambiti di disciplina dagli artt. 85 ss del decreto, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° novembre 2022, dopo l'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni.
Leggi anche
- Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma sulla filiazione?
- Cosa cambia nel diritto di famiglia con la riforma Cartabia?
- Che cos'è la disciplina della filiazione?
- Qual è la differenza tra un figlio naturale e un figlio legittimo?
- Cosa dice l'articolo 315 del codice civile?
- Quali sono i punti più importanti presenti nel nuovo diritto di famiglia del 1975?
- Come funziona il mantenimento dei figli senza matrimonio?
- Che cos'è il vincolo di filiazione?
- Cosa dice l'articolo 30 della Costituzione?
- Che succede se si fa un figlio tra fratelli?
- Cosa prevede l'articolo 433 del codice civile?
- Cosa dice l'articolo 1135 del codice civile?
- Come è cambiato il diritto di famiglia dopo la riforma del 1975?
- Cosa stabilisce la legge sulla comunione dei beni del 1975?
- Cosa cambia per i servizi sociali con la riforma Cartabia?
- Cosa cambia con la riforma sulla giustizia?
- Cosa succede se una coppia non sposata con figli si lascia?
- Come si prova la filiazione?