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Qual è la differenza tra un figlio naturale e un figlio legittimo?

Grazia Ruggiero
Grazia Ruggiero
2025-06-03 10:17:17
Numero di risposte: 6
La nuova normativa in materia di filiazione ha radicalmente modificato la normativa in quanto ad oggi non esiste più alcuna differenza tra figli naturali e figli legittimi i quali, insieme ai figli adottivi godono di uno status unitario per cui si potrà solo distinguere tra figli nati nell'ambito del matrimonio e fuori dal matrimonio. In ogni caso il legislatore tutela e privilegia l'interesse della famiglia fondata sul matrimonio a non essere turbata dall'imposizione della convivenza con un minore nato fuori dal matrimonio, ambiente che potrebbe anche non rivelarsi nei fatti idoneo e accogliente per lo stesso. Sotto questo profilo dunque il legislatore ha disposto che l'inserimento nella famiglia legittima del genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore nato fuori dal matrimonio sia soggetto ad autorizzazione giudiziale.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-06-03 08:22:18
Numero di risposte: 4
I figli legittimi sono quelli nati all’interno di una coppia sposata. Perché il figlio si consideri nato nel matrimonio occorrono due presupposti: deve essere partorito da una donna sposata; deve essere concepito dal marito della madre. Il figlio naturale è quello concepito da persone non unite in matrimonio. Oggi, a seguito di un’importante riforma avvenuta nel 2013, non si parla più di figli naturali ma semplicemente di figli nati fuori dal matrimonio. Abbiamo visto le differenze tra figlio naturale e legittimo; vediamo ora cosa si intende per figlio illegittimo: si tratta di quello nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto da uno o da entrambi i genitori. Questo termine, però, non viene più adoperato dalla legge.
Leonardo De Santis
Leonardo De Santis
2025-06-03 06:55:38
Numero di risposte: 4
La legge 219 del 10 dicembre 2012 prosegue la revisione del codice civile in ordine al diritto di famiglia, parificando la posizione del figlio legittimo, nato all’interno del matrimonio, con quella del figlio naturale. Con la riforma non esiste più alcuna distinzione fra figlio naturale e figlio legittimo. Potrà restare, se resterà, nel linguaggio comune, non nei principi dell’ordinamento giuridico. In precedenza, infatti, il riconoscimento del figlio naturale produceva effetti esclusivamente fra il genitore e il figlio, che rimaneva estraneo nei confronti degli altri parenti. Non si instaurava quindi nessun rapporto fra il figlio naturale e i nonni, gli zii e i fratelli. Dal punto di vista economico la conseguenza più evidente della riforma è l’instaurarsi del diritto a succedere a favore del figlio naturale nei confronti oltre, come già era, del genitore che lo ha riconosciuto, anche di tutti gli altri parenti, quando ne sussistono le condizioni. Al punto che la Corte Costituzionale aveva costruito, al di fuori da ogni riferimento normativo, un’ulteriore categoria di aventi diritto alla successione, i fratelli naturali appunto, ponendoli però all’ultimo grado, e quindi soltanto in assenza di ogni altro parente fino al sesto grado. Con la riforma non è più così. I fratelli naturali succedono nello stesso modo dei fratelli legittimi, e quindi per l’intera quota se hanno in comune fra loro entrambi i genitori, e per metà quota se hanno in comune un solo genitore.
Stella Conti
Stella Conti
2025-06-03 06:13:30
Numero di risposte: 4
Si distingueva tra figli legittimi, legittimati, figli naturali e questi ultimi si vedevano riconosciuti diritti diversi. La legittimazione permetteva l’attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che era nato fuori del matrimonio ed estendeva ai figli naturali gli stessi diritti dei figli legittimi. Con la naturale evoluzione della società e dei costumi tale distinzione è diventata anacronistica e il legislatore ha eliminanato gradualmente le differenze tra figli legittimi e figli naturali. L’unica distinzione che oggi si può riscontrare tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio riguarda l’accertamento dello stato di figlio. In caso di figli nati al di fuori del matrimonio, affinché si abbia uno stato di filiazione rilevante per il diritto occorre procedere con il riconoscimento.
Pierfrancesco Sartori
Pierfrancesco Sartori
2025-06-03 06:05:06
Numero di risposte: 5
La riforma del 2012 modifica i rapporti di parentela: prima della riforma, i figli naturali non instauravano alcun rapporto di parentela con i parenti del genitore che li aveva riconosciuti. Nel codice civile del 1942, il legislatore distingueva i figli legittimi da quelli illegittimi, ricorrendo per i secondi ad un’espressione connotata da un forte giudizio morale. La discriminazione non si limitava a un piano puramente lessicale, ma investiva anche il loro trattamento giuridico. Si è arrivati così alla riforma del diritto di famiglia del 1975 che, con un radicale cambiamento di prospettiva, ha posto al centro della tutela l’interesse dei figli, anche di quelli nati fuori dal matrimonio. Il nuovo orientamento ha investito anche la terminologia: i figli di genitori non sposati tra di loro sono diventati “figli naturali” ed è stata abbandonata una volta per tutte l’espressione “illegittimi”. Si è tuttavia continuato ad utilizzare l’espressione “figli legittimi”, segno che sopravvivevano ancora delle differenze, seppur minime, nel trattamento giuridico tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. È solo con la riforma del 2012 che scompaiono definitivamente i concetti di naturalità e legittimità dei figli. I figli sono semplicemente “figli”. Oltre a testimoniare la decisiva parità giuridica tra i figli, l’aver eliminato ogni ulteriore specificazione accanto a figlio vuole concentrare finalmente l’attenzione sulla posizione del figlio, mentre la modalità di relazione che lega i genitori non ha più alcun rilievo. La riforma del 2012 mira a ridurre lo scollamento tra realtà sociale e realtà normativa adeguando il diritto e la terminologia al mutato sentire sociale. Le disparità di trattamento assumono rilievo non solo nel diritto, ma passano anche attraverso la lingua.
Michele Grasso
Michele Grasso
2025-06-03 05:58:16
Numero di risposte: 8
Per molto tempo il legislatore ha riservato un trattamento di favore ai figli legittimi, nati all’interno del matrimonio, rispetto a quelli naturali, nati fuori dal matrimonio. Questi ultimi venivano costantemente discriminati: basti pensare al fatto che i figli legittimi potevano estromettere dalla divisione dei beni ereditari i figli naturali, liquidandoli con una somma di denaro. Le riforme degli ultimi anni hanno finalmente eliminato la distinzione tra figlio legittimo e naturale, di fatto cancellando ogni differenza di trattamento. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha gli stessi identici diritti, anche in ambito ereditario, di quello nato da genitori sposati. C’è però una particolarità. In caso di genitori sposati, alla scomparsa di uno dei due, i figli divideranno l’eredità con il genitore superstite. In caso di genitori non sposati, invece, alla scomparsa di uno dei due, i figli saranno gli unici eredi salvo che il genitore defunto non abbia lasciato per testamento parte della propria eredità al genitore superstite.
Sebastian Neri
Sebastian Neri
2025-06-03 05:28:33
Numero di risposte: 6
Prima della riforma del diritto di Famiglia – 151 del 1975, il Codice Civile conservava la discriminazione tra figli legittimi, quelli nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio. La 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia, stabilì che i figli naturali potevano essere riconosciuti anche se a loro era assegnato uno status inferiore rispetto a quello dei figli legittimi. La condizione di figlio naturale si sarebbe potuta equiparare a quella del figlio legittimo solo se i genitori avessero proceduto successivamente alla nascita del figlio naturale, al matrimonio. Il cambiamento, è stato introdotto con la Legge 219 del 2012 e con il successivo D.Lgs. attuativo n.154/2013; la legge infatti ha stabilito l’unicità di stato oltrepassando la precedente distinzione tra figlio legittimo e naturale. Alla luce quindi di questa ultima riforma, i figli nati al di fuori del matrimonio del genitore defunto non sono più considerati separatamente da quelli nati nel matrimonio: tutti parteciperanno inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l’opzione di estromissione dalla comunione precedentemente attribuita a quelli nati nel matrimonio. L’abrogazione del diritto di commutazione: la riforma sulla Filiazione naturale, abroga inoltre il diritto di commutazione; la possibilità dei figli legittimi quindi di liquidare la quota dei figli naturali in denaro o in beni immobili, trattenendo per sé tutti gli altri beni del patrimonio ereditario, è venuta meno. Il diritto di rappresentazione: l’istituto della rappresentazione prevede che se un soggetto chiamato all’eredità o un legato sia premorto o rinunciatario, i suoi discendenti (intesi come figli nati nel e fuori il matrimonio) hanno il diritto di subentrare nel medesimo luogo e grado.