Come posso dimostrare di aver pagato l'affitto in nero?
Sirio Valentini
2025-11-09 01:04:52
Numero di risposte
: 26
Le prove dell’omessa registrazione devono invece fondarsi su accertamenti di tipo documentale.
La Cassazione ha ritenuto in questo senso legittimi gli accertamenti basati sulle utenze dell’energia elettrica o del gas: se quindi l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare che un contribuente è titolare di un immobile sul quale risultano attive delle utenze a nome di un altro soggetto ci si trova in presenza di una locazione non dichiarata.
Cesare Lombardo
2025-11-02 06:51:41
Numero di risposte
: 26
La legge prevede per il conduttore un termine di 6 mesi, dalla riconsegna delle chiavi dell’appartamento, per agire contro il locatore e chiedere la restituzione della parte di tutti i canoni in nero versati dall’inizio dell’esecuzione del contrato e da questi mai dichiarati al fisco.
L’art. 79, legge n. 392 del 27.7.1978, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” dispone infatti che il conduttore entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone concordato.
La restituzione dei canoni di affitto versati in nero può inoltre essere richiesta quando il contratto non è stato registrato.
La nullità relativa sussiste qualora il locatore abbia posto in essere una sorta di violenza morale sul conduttore per indurlo a non registrare il contratto.
Paola Grasso
2025-10-26 23:58:09
Numero di risposte
: 23
La denuncia dell'inquilino è pienamente idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto verbale di locazione "in nero", dunque non dichiarato.
Nonostante il ricorrente contesti l'operato dell'ufficio, le dichiarazioni rese dalla locataria non possono essere paragonate a quelle di un terzo qualsiasi, in quanto la stessa era inquilina e, quindi, una delle parti del negozio giuridico stipulato.
In conclusione, le dichiarazioni dell'affittuario non possono essere considerate presunzioni semplici, in quanto rese volontariamente dalla stessa locataria e riferibili a un contratto verbale di locazione registrato solo successivamente.
La denuncia prestata dalla locatrice non può essere assunta come mera e semplice informazione, ma al contrario, deve essere presa in considerazione e, quindi, pienamente utilizzabile quale elemento di fatto realmente accaduto.
Correttamente, dunque, per dare validità alla mancata registrazione del contratto di locazione, l'Agenzia ha ritenuto sufficiente l'esposizione dei fatti da parte della locataria, quale parte del contratto.
Elisabetta Bianco
2025-10-16 17:47:06
Numero di risposte
: 26
Il problema effettive che si pone per ottenere la restituzione dei canoni di affitto in nero è dimostrare l’avvenuto pagamento.
Prove che possono essere costituite anche da screenshot di messaggi inviati tramite smartphone o anche da registrazioni di colloqui verbali avvenuti a insaputa della controparte.
È infatti inverosimile che il locatore rilasci all’inquilino una quietanza scritta con cui ammetta di aver ricevuto dei soldi in nero.
Veronica Silvestri
2025-10-16 17:40:35
Numero di risposte
: 24
Il conduttore ha diritto alla restituzione dell’integrazione del canone.
Il comportamento delle parti, diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge allo scopo di conseguire somme non dovute, infatti, vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa e il deliberato intento di eluderne gli effetti.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
La giurisprudenza di legittimità ha parimenti precisato che la decadenza dall'azione di ripetizione delle spese indebitamente corrisposte al locatore dal conduttore, prevista dall'articolo 79 della legge 392/1978, non essendo rilevabile di ufficio dal giudice, deve essere specificamente eccepita dalla parte tempestivamente, vale a dire con la memoria difensiva, ai sensi dell'articolo 416 del Codice di procedura civile.