Per contestare una delibera è necessario recarsi da un legale e procedere, nei termini di legge, con una domanda di mediazione o con la notifica di un atto di citazione.
Le delibere assunte dall’assemblea condominiale possono essere impugnate entro trenta giorni, come previsto dall’art. 1137 c.c.
Sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario.
Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c., comma 2.
In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c., comma 2.