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Chi paga l'avvocato del condominio?

Sarita Mariani
Sarita Mariani
2025-11-21 14:02:49
Numero di risposte : 19
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Le spese legali per l’invio di una diffida o messa in mora sono spese condominiali comuni. Le spese vanno suddivise tra tutti i condomini, salvo accordo diverso. L’addebito individuale è legittimo solo se esiste un regolamento condominiale contrattuale che lo prevede. L’addebito individuale è legittimo solo se il condomino è stato condannato con sentenza a sostenere le spese legali. In assenza di questi requisiti, ogni spesa per attività legale extragiudiziale deve essere considerata spesa comune. Le spese per lettere di messa in mora non possono essere addebitate al solo destinatario se non vi è una sentenza di condanna.
Nestore Esposito
Nestore Esposito
2025-11-09 22:54:28
Numero di risposte : 22
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Di norma le spese dell’avvocato in condominio vengono suddivise in base ai millesimi, anche se esistono alcune eccezioni in cui a pagare è l’amministratore. Le spese legali condominiali sono solitamente ripartite in base ai millesimi di proprietà. Anche in assenza di un sì da parte dell’assemblea dei condomini, comunque, le spese dell’avvocato riguardanti la gestione ordinaria saranno suddivise tra i vari condomini in relazione ai millesimi. In simili ipotesi, se l’amministratore non ottiene il consenso dell’assemblea condominiale, allora l’amministratore dovrà sostenere lui stesso le spese del legale. Come ribadito dalla sentenza n. 20136/2017 della Corte di Cassazione, l’amministratore sarà responsabile in prima persona. L’unico caso in cui è possibile procedere in tal senso è quello in cui vi sia una delibera da parte di un giudice, al quale l’assemblea condominiale non potrà mai sovrapporsi o sostituirsi. I condomini che non beneficiano del bene o servizio per il quale viene richiesto un parere legale non sono tenuti a pagarne le spese.
Patrizio Carbone
Patrizio Carbone
2025-11-04 15:21:10
Numero di risposte : 20
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L'avvocato che agisce contro i morosi deve essere pagato dal condominio, esattanto come se si trattasse di un'ordinaria spesa condominiale. Non è quindi possibile addossare la spesa dell'avvocato esclusivamente a carico dei condòmini che, essendo morosi, si sono resi responsabili della necessità del conferimento dell'incarico al legale. Per quanto possa sembrare paradossale, quindi, l'amministratore dovrà, in prima battuta, pagare la parcella del legale con i fondi del conto corrente condominiale, cioè con il denaro anche dei condòmini in regola con il pagamento delle spese. Anche questa, infatti, rientra nelle spese necessarie per il mantenimento della cosa comune, così come indicate nell'art. 1123 c.c. L'amministratore, a sua volta, dopo aver ricevuto e pagato la fattura dell'avvocato per l'incarico svolto, deve ripartire tale spesa tra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi. Dovranno pertanto partecipare alla ripartizione anche i condòmini in regola con i pagamenti.
Luigi Greco
Luigi Greco
2025-10-28 23:55:44
Numero di risposte : 29
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La sentenza di primo grado ha risposto affermativamente al quesito riportandosi a quella giurisprudenza che accolla anche al condòmino, danneggiato dalla cattiva custodia o manutenzione del bene condominiale, la quota del pagamento del risarcimento del danno. Invece, soggiunge la Corte, è stato già in precedenza sancito da altre sentenze di legittimità che "l’invalidità della deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. La Corte di Cassazione, secondo cui, peraltro, non "ha rilievo, in senso contrario alla necessaria ripartizione interna dell’importo oggetto di condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali..., spettando semmai al giudice di stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà Nel riparto della detta spesa tra tutti i condòmini, dovrà computarsi anche la quota del condòmino vincitore nel giudizio - in sostanza dovrà pagare se stesso – oppure no? La risposta, secondo la Corte di Cassazione, è negativa.
Caterina Conte
Caterina Conte
2025-10-17 12:10:54
Numero di risposte : 24
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Le spese legali del condominio sono a carico esclusivo del locatore, cioè del proprietario dell’appartamento affittato. Il pagamento degli oneri condominiali è un obbligo che deriva dalla titolarità formale delle cose. Il soggetto tenuto all’adempimento, dunque, non cambia quando un immobile è dato in locazione dal momento che il locatore conserva la proprietà. L’amministratore non può emettere bollette a nome dell’inquilino. L’inquilino è tenuto a rimborsare al proprietario solo la quota condominiale relativa alle spese di manutenzione e non quella per le spese effettuate nel solo interesse del proprietario. Tra queste voci rientrano quelle per la gestione condominiale e anche le spese legali, perché queste ultime sono a tutela degli interessi dei condòmini e non del buono stato dei beni. La parcella dell’avvocato del condominio rientra tra le spese poste a carico esclusivo del locatore.
Secondo D'angelo
Secondo D'angelo
2025-10-17 11:42:03
Numero di risposte : 23
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L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che le spese necessarie per la conservazione, l’uso e il godimento delle parti comuni dell’edificio, comprese le spese legali, sono a carico dei condomini in misura proporzionale ai rispettivi millesimi di proprietà. Pertanto, se l’amministratore ha incaricato un difensore per recuperare i crediti condominiali e le spese legali sono sostenute nell’interesse del condominio nel suo complesso, queste spese vanno suddivise tra i condomini proporzionalmente ai millesimi di proprietà. Non è quindi possibile accollare tutta la spesa per l’avvocato esclusivamente ai condòmini morosi: all’assemblea, infatti, è vietato effettuare addebiti in deroga agli ordinari criteri di ripartizione, a meno che non vi sia un provvedimento giudiziario che abiliti a ciò. Quindi l’amministratore dovrà pagare la parcella del legale con i fondi del conto corrente condominiale, cioè con il denaro anche dei condòmini in regola con il pagamento delle spese. L’unico modo per far pagare le spese legali solo ai morosi sarebbe quello di raggiungere un accordo unanime, che coinvolga quindi anche i debitori stessi. L’amministratore, a sua volta, dopo aver ricevuto e pagato la fattura dell’avvocato per l’incarico svolto, deve ripartire tale spesa tra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi. Dovranno pertanto partecipare alla ripartizione anche i condòmini in regola con i pagamenti.