:

Cosa dice l'articolo 1121 del Codice Civile?

Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-11-02 06:37:35
Numero di risposte : 28
0
Art. 1121. (Innovazioni gravose o voluttuarie). Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio.
Isabella Basile
Isabella Basile
2025-10-27 05:23:13
Numero di risposte : 15
0
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Guido Mancini
Guido Mancini
2025-10-17 14:42:00
Numero di risposte : 22
0
Art. 1121. c.c. – Innovazioni gravose o voluttuarie. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Il codice civile prende inoltre in considerazione il caso in cui le innovazioni comportino una spesa molto gravosa o abbiano carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all’importanza dell’edificio. Viene così introdotto il concetto di innovazioni gravose o voluttuarie. Se innovazioni gravose o voluttuarie riguardano cose comuni ad utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa per l’innovazione del bene stesso. La spesa sarà quindi suddivisa solo tra coloro che vogliono beneficiare dell’innovazione. I condomini dissenzienti o aventi causa, in qualunque momento, possono decidere di partecipare ai vantaggi dell’innovazione: se lo fanno, dovranno contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Nel caso in cui l’utilizzazione separata non sia possibile, l’innovazione è consentita solo quando la maggioranza dei condomini che ha approvato la delibera si fa carico della spesa esonerando gli altri condomini. In caso contrario, non è possibile procedere con l’innovazione gravosa o voluttuaria.
Giuliana Giuliani
Giuliana Giuliani
2025-10-17 13:41:59
Numero di risposte : 20
0
Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Cleros Benedetti
Cleros Benedetti
2025-10-17 11:23:11
Numero di risposte : 28
0
L'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera. L'art. 1121, comma 3, c.c. è previsto il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale. L'installazione di un ascensore su area comune, deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione. La verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale. L'art. 1121 c.c disciplina l'ipotesi in cui i condomini dissenzienti chiedano di partecipare ai vantaggi dell'innovazione già realizzata. In tale ipotesi è previsto che il condomino che chiede di partecipare ai vantaggi dell'innovazione debba contribuire pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, ragguagliate al valore attuale della moneta. Il diritto di partecipare ai vantaggi dell'innovazione spetta ai condomini dissenzienti e ai loro eredi e aventi causa, e deve essere esercitato tramite una richiesta scritta. Nel determinare la quota di partecipazione ai vantaggi dell'innovazione, si deve tenere conto del valore dell'opera e delle spese sostenute per la sua realizzazione, nonché delle spese di manutenzione e gestione dell'opera stessa.
Damiano Guerra
Damiano Guerra
2025-10-17 10:04:21
Numero di risposte : 23
0
L'articolo 1121 c.c. dispone che qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. I condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. L'onere della prova del carattere gravoso o voluttuario della spesa è posto a carico del condomino interessato. L'art. 1121 c.c. non è ricompreso tra quelli inderogabili ad opera del regolamento condominiale, ma la previsione della norma in commento debba essere nondimeno giudicata inderogabile in quanto espressione di un principio di tutela della minoranza dissenziente.