L'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera.
L'art. 1121, comma 3, c.c. è previsto il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale.
L'installazione di un ascensore su area comune, deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
La verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale.
L'art. 1121 c.c disciplina l'ipotesi in cui i condomini dissenzienti chiedano di partecipare ai vantaggi dell'innovazione già realizzata.
In tale ipotesi è previsto che il condomino che chiede di partecipare ai vantaggi dell'innovazione debba contribuire pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, ragguagliate al valore attuale della moneta.
Il diritto di partecipare ai vantaggi dell'innovazione spetta ai condomini dissenzienti e ai loro eredi e aventi causa, e deve essere esercitato tramite una richiesta scritta.
Nel determinare la quota di partecipazione ai vantaggi dell'innovazione, si deve tenere conto del valore dell'opera e delle spese sostenute per la sua realizzazione, nonché delle spese di manutenzione e gestione dell'opera stessa.