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Cosa prevede l'articolo 433 del codice civile?

Ione Rossetti
Ione Rossetti
2025-06-04 05:36:12
Numero di risposte: 5
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Clodovea Bellini
Clodovea Bellini
2025-06-04 04:54:17
Numero di risposte: 7
Tutti i figli hanno l’obbligo giuridico di prestare gli alimenti ai genitori anziani, secondo quando disposto dall’art. 433 del codice civile. L’articolo in commento determina in modo tassativo e progressivo i soggetti obbligati agli alimenti. Il fondamento dell'obbligazione alimentare viene tradizionalmente rinvenuto nella solidarietà che si ritiene debba animare i componenti di una stessa famiglia. L’art. 441 c.c. regolamenta l’ipotesi in cui vi siano più obbligati nel medesimo grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche. In tal caso, il giudice dovrà porre a carico di ciascun obbligato un assegno proporzionato alla sua capacita economica, la cui somma sia sufficiente al soddisfacimento dello stato di bisogno del richiedente l’obbligo alimentare. Nel caso in cui fra più obbligati soltanto uno sia in grado di sopportare l'onere, l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace. Se nessuno degli obbligati in grado anteriore sia in condizione di prestare gli alimenti, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. I presupposti dell'obbligazione alimentare, indicati dall’art. 438 c.c., sono lo stato di bisogno del richiedente e l'impossibilità per quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento. In presenza di tali presupposti, l'obbligazione alimentare sorge ex lege, indipendentemente dalla volontà del soggetto obbligato.
Flaviana Rossi
Flaviana Rossi
2025-06-04 03:27:18
Numero di risposte: 5
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Emidio Fontana
Emidio Fontana
2025-06-04 02:34:50
Numero di risposte: 5
L'art. 433 c.c. individua i familiari tenuti agli alimenti, e viene richiamato, in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, per stabilire che il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico. L'articolo 433 del codice civile è richiamato in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche per stabilire che il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.
Ippolito Greco
Ippolito Greco
2025-06-04 02:30:16
Numero di risposte: 6
Il soggetto che si trovi in stato di bisogno, nei confronti di coloro che sono indicati dall'art. 433 c.c. Quando una persona si trova in stato di bisogno e non e in grado di provvedere al proprio mantenimento puo citare in giudizio, nell'ordine: Il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali per ottenere una sentenza che obblighi uno o piu di loro al versamento in suo favore di un contributo proporzionato ai suoi bisogni e alla capacita economica di chi deve prestare gli alimenti. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente e adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.