Chi paga le spese per la divisione giudiziale?
Armando De rosa
2025-10-29 18:44:36
Numero di risposte
: 32
Le spese occorrenti allo scioglimento della comunione di regola vanno poste ‘a carico della massa’ in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Il fatto che le spese siano poste ‘a carico della massa’ significa in concreto che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comproprietari in proporzione alle loro quote.
Le spese vengono dunque liquidate e regolamentate in sede decisoria con la sentenza definitiva che chiude il processo ex art. 91 c.p.c. all’esito della dichiarazione di esecutività del progetto.
E’ ovvio che se uno degli eredi anticipa le spese, ha diritto al rimborso, ma il meccanismo è lo stesso.
Infatti, se un erede anticipa i costi della divisione (ad es. la certificazione notarile ventennale sostitutiva delle certificazioni ipocatastali), si vedrà rimborsare dagli altri tale costo, nella misura che spetta agli altri eredi (che è stabilita dal testamento o dalla legge).
Di regola, le parti vengono condannate alla fine del processo a pagare tali spese, senza prelevarle dalle quote, specialmente se non l’hanno chiesto al giudice.
Jole Villa
2025-10-17 19:18:27
Numero di risposte
: 26
Si ritiene generalmente che il procedimento avvenga per l'interesse collettivo di tutti i partecipanti alla comunione, portando alla distribuzione proporzionale degli oneri economici sulla totalità dei beni, salvo per le spese derivanti da iniziative non giustificate o resistenze infondate, dove si applica il criterio della soccombenza.
In linea con tale orientamento, le spese per la consulenza tecnica e per la registrazione della sentenza di primo grado vengono imposte sull'intera massa.
Tuttavia, esiste anche la prospettiva di attribuire le spese in funzione del risultato finale del giudizio, distinguendo tra la conclusione tramite accordo, che evita il criterio di soccombenza, e quella mediante sentenza, dove si distinguono le spese per il raggiungimento del progetto di divisione (a carico della massa) da quelle scaturite da contese tra le parti (a carico della parte soccombente).
Il concetto di "spese a carico della massa" si riferisce alla distribuzione delle spese tra i partecipanti e non implica un diritto di prelazione per i difensori sulle somme ottenute dalla divisione.
Le disposizioni legislative non specificano direttamente il regime delle spese per il giudizio di divisione, eccezion fatta per l'articolo 790 c.p.c., che si applica alle operazioni divisorie condotte da un notaio senza sorgere di conflitti tra le parti.