La differenza fondamentale tra servitù e diritto di passaggio è che la servitù è un vincolo permanente che grava su una proprietà a beneficio di un'altra, mentre il diritto di passaggio è un'autorizzazione temporanea concessa a una persona specifica per attraversare una proprietà altrui.
Le servitù possono essere volontarie, coattive, acquisite per usucapione o derivate dalla configurazione originaria delle proprietà e sono regolate in dettaglio dal Codice Civile italiano.
Il diritto di passaggio è temporaneo e può essere limitato o revocato in base agli accordi privati stipulati tra le parti, mentre la servitù è legata all'immobile e viene trasferita automaticamente ai nuovi proprietari in caso di vendita.
Le servitù possono influenzare negativamente il valore di un immobile, soprattutto se limitano l'uso esclusivo del fondo servente, mentre il diritto di passaggio rappresenta una soluzione più flessibile, ma temporanea, per esigenze specifiche.
Un diritto di passaggio può essere revocato se è scaduto il termine concordato, vengono meno le esigenze per cui era stato concesso o l'accordo tra le parti prevede esplicitamente la possibilità di revoca.