Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere per la conservazione della servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi.
La giurisprudenza di legittimità, applicando in materia di servitù i principi in materia di interpretazione estensiva, confermando che dalle norme di cui all’art. 1069 c.c., si desume, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso.
Si è pure affermato che l’art. 1069 c.c., comma 3, (allorché stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest’ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione ai rispettivi vantaggi), non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l’applicazione di un più generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare indebiti arricchimenti.
Pertanto, alla luce dell’ordinanza richiamata, le spese devono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione ai rispettivi vantaggi.