Come si fa a dimostrare una servitù di passaggio?

Tolomeo Bianchi
2025-10-23 04:40:14
Numero di risposte
: 17
La strada più semplice per ottenere la servitù di passaggio è un accordo con il vicino, che deve essere formalizzato per iscritto attraverso un rogito notarile o una scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui non fosse possibile percorrere questa strada è necessario rivolgersi ad un giudice.
È necessario, a questo punto, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: dovranno essere prodotte delle prove documentali e testimoniali, attraverso le quali dimostrare che realmente esiste una servitù.
O, comunque che ci siano i presupposti per la sua costituzione.
Si viene a verificare l’usucapione della servitù di passaggio nel momento in cui in modo continuativo, pacifico e pubblico viene utilizzata la strada del vicino per un periodo non inferiore ad almeno vent’anni.
In questo caso scatta l’usucapione della servitù di passaggio.
È importante sottolineare, però, che il passaggio deve essere apparente: devono esistere delle opere visibili e permanenti, che possano dimostrare evidentemente al titolare del fondo servente il passaggio di quello del fondo dominante.

Michelle Mazza
2025-10-23 00:24:06
Numero di risposte
: 17
Per sapere anticipatamente se il bene che si intende acquistare è gravato o meno da vincoli, come appunto la presenza di servitù, è sufficiente una verifica nei registri immobiliari, da cui dovrà risultare la trascrizione della servitù.
Solo le servitù trascritte nei pubblici registri possono essere opponibili ai terzi successivi acquirenti o eredi del fondo servente.
L’adempimento della trascrizione svolge una funzione primaria di tipo dichiarativo.
Dunque, nella fattispecie concreta, se la servitù è trascritta, essa è opponibile non solo all’attuale proprietario del fondo servente, ma anche a tutti i suoi successivi aventi causa.
Se manca la trascrizione, la servitù è ugualmente opponibile solo se di essa si faccia menzione nell’atto di trasferimento del fondo servente.
La menzione nell’atto di vendita dell’esistenza del diritto di passaggio può quindi assumere rilevanza indipendentemente dalla precedente regolare trascrizione del titolo costitutivo.
La trascrizione della servitù nei registri rende il peso sul fondo servente opponibile non solo al proprietario ma anche ai suoi eredi e aventi causa.
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