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Quando la donazione non rientra nell'asse ereditario?

Gilda Neri
Gilda Neri
2025-10-31 20:31:17
Numero di risposte : 31
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La collazione ereditaria non riguarda le donazioni ricevute per speciale remunerazione, i regali in pendenza di nozze, le spese di mantenimento, educazione e istruzione, nonché quelle considerate di modico valore in relazione al patrimonio del de cuius. Nulla vieta al testatore/donante di optare per la dispensa dalla collazione in modo che il beneficiario abbia facoltà di trattenere la liberalità ricevuta, senza dover restituire il bene a mezzo della collazione in natura o dell’imputazione. La dispensa non può in nessun caso ledere i diritti riservati dalla legge ai legittimari e infatti ha un mero effetto nei confronti della quota disponibile. La collazione volontaria è prevista nei casi in cui il testatore dispensi soggetti non tenuti alla collazione ovvero quando questa abbia a oggetto atti non rientranti nell’Art. 737, cod. civ, soggetti a collazione. Chi è tenuto ai sensi di legge alla collazione, può evitarla non accettando ovvero rinunciando all’eredità.
Guido Mancini
Guido Mancini
2025-10-31 15:27:56
Numero di risposte : 22
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La donazione incide sulla successione in quanto anticipa l’eredità. Ciò significa che il bene donato non farà più parte del patrimonio del donante al momento della sua morte. Tuttavia, è importante ricordare che ogni donazione dovrebbe essere fatta in ragione della quota disponibile del patrimonio, ossia quella di cui il donante può liberamente disporre per testamento senza ledere i diritti dei legittimari. Laddove una o più donazioni ledano la quota di riserva dei legittimari, essi hanno il diritto di veder ripristinato il proprio diritto, e l’ordinamento prevede appositamente l’azione di riduzione. La riduzione si realizza mediante la collazione, ovvero l’obbligo per i coeredi di conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto, al fine di ripristinare l’uguaglianza tra tutti i coeredi. In altre parole, chi ha ricevuto una donazione dal defunto deve “restituirla” all’eredità, in modo che tutti i coeredi possano beneficiare in egual misura del patrimonio.