L’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
Per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990.
Nello specifico:
4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro.
In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione.
Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione.
Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.
Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare non sia inferiore a 1.000 euro.
Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
La parte restante viene versata in 8 rate trimestrali, sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale.
Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, o il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.