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Concepito e non ancora nato: quali diritti?

Battista Fiore
Battista Fiore
2025-06-29 09:10:55
Numero di risposte: 7
Il Codice civile prevede il diritto di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio in un momento successivo al concepimento, ma comunque prima della sua nascita. La legge riconosce al cosiddetto “nascituro”: la capacità di ereditare anche nei confronti dei concepiti al momento in cui si è aperta la successione, il diritto a “ricevere per testamento” da parte dei figli di un determinato soggetto vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. Il diritto ad ereditare, da parte del “non ancora concepito”, può sorgere invece solo a seguito di testamento, mentre il “già concepito” può succedere in base a successione legittima. E’ ammessa anche la possibilità di donare in favore di chi non sia ancora nato. Recentemente la corte di Cassazione ha riconosciuto a chi sia già stato concepito al momento del compimento di un fatto illecito e nato successivamente a questo, il diritto al risarcimento danni che si siano verificati in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa. Inoltre, in tema di responsabilità medica, sempre la Suprema Corte ha affermato l’esistenza di un vero e proprio diritto alla salute del nascituro. Il nascituro o concepito viene, infatti, riconosciuto come un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma in quanto titolare, in via diretta, di alcuni interessi personali quali il diritto alla vita e alla integrità psico-fisica. Il diritto alla vita del nascituro riceve una tutela piena e autonoma dopo il quinto mese di gravidanza della madre. In particolare tra il quarto e il quinto mese, invece, l’interruzione è ammessa solo per ragioni di tipo terapeutico, quando cioè la gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo la vita della gestante o quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto.
Annamaria Bianco
Annamaria Bianco
2025-06-29 06:46:07
Numero di risposte: 7
Con l'espressione "capacità giuridica" si definisce l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici. Nell'ordinamento italiano, la persona fisica acquista tale capacità al momento della nascita, ovvero con la separazione del feto dall'alveo materno e la conserva fino al momento della morte. Tuttavia, così come il concepito, il quale, pur non essendo considerato soggetto giuridico vede riconosciuta la titolarità di una serie di diritti subordinati all'evento della nascita, anche a chi non è stato ancora concepito viene riconosciuta dall'ordinamento una sorta di "capacità giuridica" in due specifiche circostanze. Infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 462, terzo comma, codice civile il nascituro non ancora concepito, al tempo della morte del de cuius, può ricevere per testamento, mentre ex art. 784 c.c. ha la capacità di ricevere per donazione. Condizione imprescindibile affinché entrambe le circostanze possano verificarsi è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al momento dell'effettuazione del testamento o della donazione.
Lisa Milani
Lisa Milani
2025-06-29 05:17:28
Numero di risposte: 6
Il concepito, ovvero colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno, non è considerato soggetto giuridico e lo stato giuridico di “madre” si acquisisce con la separazione del feto dall’alveo materno. L’art. 1, comma 1, del Codice civile è chiaro: la capacità giuridica – vale a dire l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici – si acquista al momento della nascita e la si conserva fino alla morte. Tuttavia, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale, prima fra tutti il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica a fronte del quale vi è l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui, il diritto alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana. Inoltre, sempre l’art. 1 del Codice civile al secondo comma prevede espressamente al concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, tra cui rilevano in particolare l’art. 462, comma 1, c.c., che annovera il “concepito” tra i soggetti capaciti di succedere, e l’art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione beni immobili, mobili e denaro. La Cassazione con la recentissima ordinanza n. 22859 del 20 ottobre 2020 ha sancito che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio nato vivo ma, in linea con la precedente pronuncia n. 12717 del 2015 ha riconfermato il diritto al risarcimento del danno per la “perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro” a dei genitori che a causa di un errore medico avevano visto frantumarsi il loro progetto di genitorialità.
Antonia Marchetti
Antonia Marchetti
2025-06-29 04:10:39
Numero di risposte: 11
Il termine designa colui che non è stato ancora concepito: a tale soggetto, la legge attribuisce alcuni diritti subordinati all'evento della nascita. Ad esempio, possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, sebbene non ancora concepiti.