Il concepito, ovvero colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno, non è considerato soggetto giuridico e lo stato giuridico di “madre” si acquisisce con la separazione del feto dall’alveo materno.
L’art. 1, comma 1, del Codice civile è chiaro: la capacità giuridica – vale a dire l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici – si acquista al momento della nascita e la si conserva fino alla morte.
Tuttavia, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale, prima fra tutti il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica a fronte del quale vi è l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui, il diritto alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana.
Inoltre, sempre l’art. 1 del Codice civile al secondo comma prevede espressamente al concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, tra cui rilevano in particolare l’art. 462, comma 1, c.c., che annovera il “concepito” tra i soggetti capaciti di succedere, e l’art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione beni immobili, mobili e denaro.
La Cassazione con la recentissima ordinanza n. 22859 del 20 ottobre 2020 ha sancito che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio nato vivo ma, in linea con la precedente pronuncia n. 12717 del 2015 ha riconfermato il diritto al risarcimento del danno per la “perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro” a dei genitori che a causa di un errore medico avevano visto frantumarsi il loro progetto di genitorialità.