L'art. 1, comma 1, del codice civile è chiaro sulla capacità riconosciuta al concepito, tuttavia rileva il riconoscimento di una serie di diritti.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
È solo in tale momento, con la separazione del feto dall'alveo materno che la persona fisica acquisisce l'idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici e la conserva fino alla morte.
Tuttavia, è la stessa disposizione, al secondo comma, che riconosce al nascituro concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, subordinandoli all'evento della nascita, tra cui rilevano in particolare l'art. 462, comma 1, c.c., che annovera il "concepito" tra i soggetti capaciti di succedere, specificando al successivo comma che "deve presumersi concepito al tempo dell'apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del de cuius", nonché l'art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione.
Si tratta, dunque, di diritti in "standby" condizionati all'evento nascita che conferiscono, secondo parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica "provvisoria" o ad "acquisto progressivo" al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.
Anche per la recente giurisprudenza, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall'ordinamento nazionale che sovranazionale, quali: il diritto alla vita e alla salute, all'onore e all'identità personale, ad una nascita sana; diritti, rispetto ai quali, l'evento nascita è condizione imprescindibile allo scopo della loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori.