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Il concepito ha diritti?

Adriano Ferrari
Adriano Ferrari
2025-07-06 13:14:32
Numero di risposte : 12
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L'art. 1, comma 1, del codice civile è chiaro sulla capacità riconosciuta al concepito, tuttavia rileva il riconoscimento di una serie di diritti. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. È solo in tale momento, con la separazione del feto dall'alveo materno che la persona fisica acquisisce l'idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici e la conserva fino alla morte. Tuttavia, è la stessa disposizione, al secondo comma, che riconosce al nascituro concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, subordinandoli all'evento della nascita, tra cui rilevano in particolare l'art. 462, comma 1, c.c., che annovera il "concepito" tra i soggetti capaciti di succedere, specificando al successivo comma che "deve presumersi concepito al tempo dell'apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del de cuius", nonché l'art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione. Si tratta, dunque, di diritti in "standby" condizionati all'evento nascita che conferiscono, secondo parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica "provvisoria" o ad "acquisto progressivo" al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Anche per la recente giurisprudenza, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall'ordinamento nazionale che sovranazionale, quali: il diritto alla vita e alla salute, all'onore e all'identità personale, ad una nascita sana; diritti, rispetto ai quali, l'evento nascita è condizione imprescindibile allo scopo della loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori.
Loredana Valentini
Loredana Valentini
2025-06-28 04:59:41
Numero di risposte : 14
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Il concepito nel nostro ordinamento non ha capacità giuridica. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Gli unici diritti che sono riconosciuti al concepito sono diritti a carattere patrimoniale. Quella del concepito è una situazione di attesa nella titolarità dei diritti, che si risolve in una tutela conservativa di un patrimonio destinato e senza un titolare, riferito all’interesse del futuro nato. Al concepito non è riconosciuto un diritto assoluto alla vita, in quanto è sempre possibile l’applicazione dell’aborto terapeutico. Il concepito ha capacità di succedere mortis causa, come previsto dall’art. 462, 2 comma c.c.. Si possono conferire donazioni a nascituri, come previsto dall’art 784 c.c.. Nel nostro ordinamento trova inoltre tutela l’embrione nella legge della procreazione medicalmente assistita ex L.40/04.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-06-28 04:39:34
Numero di risposte : 9
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Il concepito ha la capacità giuridica dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge attribuisce al concepito sono subordinati all’evento della nascita. Nessuno può essere privato, per ragioni politiche, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Dove c’è un diritto, c’è capacità giuridica. La proposta chiede la modifica dell’art. 1 c.c., che attualmente subordina alla nascita la capacità giuridica. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 1997 ha riconosciuto il diritto alla vita del concepito proprio affrontando il tema della legge 194. Il riconoscimento si lega benissimo alla proposta di legge in questione. Il presupposto ideologico della 194 è la negazione della umanità del concepito e del suo diritto alla vita. La riforma dell’art. 1 del codice civile servirebbe a irrobustire la responsabilità dei genitori, della società e della politica nei confronti di coloro che sono in viaggio verso la nascita.