L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
il certificato di morte,
il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto,
il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante,
il codice fiscale del defunto,
la copia autentica dell'eventuale testamento registrato,
la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare.
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri.
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio.