Accettare un'eredità: come si fa?

Zaccaria Orlando
2025-06-16 19:05:11
Numero di risposte
: 4
L’eredità deve essere accettata, nessuno può essere erede contro la propria volontà.
L’eredità, infatti, può essere composta sia da elementi cosiddetti attivi, sia da elementi cosiddetti passivi, quali ad esempio i debiti, pertanto un soggetto deve essere messo nelle condizioni di poter decidere di rifiutare quell’eredità dannosa.
Al contrario, se dovesse ritenere vantaggioso ricevere l’eredità, dovrà accettarla.
La trascrizione dell’accettazione di eredità è necessaria per garantire il corretto passaggio del bene dal de cuius (persona defunta) all’erede e da questo al nuovo acquirente.
In primis è il nostro codice civile all’articolo 2648 che prevede espressamente l’obbligo di trascrizione dell’accettazione di eredità.
L’accettazione può essere espressa o tacita.
L’accettazione espressa presuppone un atto scritto, dal quale emerge la propria qualità di “erede” e la volontà di accettare l’eredità nella sua totalità, non è infatti ammessa l’accettazione di eredità parziale.
L’accettazione tacita, al contrario, non richiede un atto scritto, ma semplicemente il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare l’eredità e che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, l’esempio classico è la vendita di un bene ereditato.
Pertanto, nel momento in cui mi recherò dal notaio per sottoscrivere il contratto di compravendita al fine di vendere la casa lasciatami in eredità da uno dei miei genitori, starò ponendo in essere un atto di accettazione tacita di eredità.

Felicia Riva
2025-06-03 16:23:36
Numero di risposte
: 5
Per essere considerato erede è necessario, innanzitutto, accettare l’eredità.
Le modalità con cui può avvenire l’accettazione dell’eredità sono disciplinate all’interno del codice civile agli art. 470 e ss.
L’accettazione tacita si realizza attraverso il compimento di atteggiamenti e/o azioni che il soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede.
L’accettazione è espressa quando la volontà di accettare l’eredità viene esplicitata dall’erede attraverso un atto pubblico o una scrittura privata.
Per formalizzare l’accettazione dell’eredità è necessario rivolgersi ad un notaio o alla Cancelleria del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione.
L’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta l’opzione più costosa per le spese immediate che l’erede è chiamato a sostenere.
Per la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede deve rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione oppure ad un notaio.
In ogni caso, a prescindere dalla modalità prescelta, è opportuno ricordare che l’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione.
Tuttavia, il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione.
Inoltre, una volta che l’eredità è stata accettata, ed il soggetto ha acquisito la qualità di erede, non è più possibile rinunciarvi.

Valentina Pagano
2025-06-03 16:12:47
Numero di risposte
: 5
L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione.
L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi.
Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:
Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;
Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità.
Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno.
Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.

Giacobbe Milani
2025-06-03 14:24:04
Numero di risposte
: 10
L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario.
Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni.
Per la redazione dell’atto occorre fissare appuntamento.
Per la redazione dell'atto occorrono:
documento valido di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soggetti,
copia conforme cartacea del testamento,
certificato di morte in carta libera.
L’ accettazione con beneficio d’inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare.
L'accettazione espressa si può fare solo dal notaio.

Zelida Vitali
2025-06-03 14:00:42
Numero di risposte
: 5
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
il certificato di morte,
il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto,
il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante,
il codice fiscale del defunto,
la copia autentica dell'eventuale testamento registrato,
la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare.
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri.
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio.
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