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Eredità rifiutata: cosa succede?

Elda Basile
Elda Basile
2025-06-14 20:06:31
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In caso di mancata accettazione il codice non è così esplicito, ma possiamo rispondere che se il termine decorre senza che l’erede abbia accettato si considera come se avesse rinunciato. In questo caso la sua quota va ai suoi figli o ad accrescere la quota degli altri eredi oppure in assenza di altri eredi oltre lui, viene incamerata dallo Stato. Se non si accetta l’eredità entro dieci anni, la stessa si considera rinunciata a meno che, nel frattempo, non sia intervenuto un atto di accettazione tacita. La rinuncia infatti può essere fatta sempre entro i dieci anni previsti per l’accettazione; infatti, se non si accetta l’eredità entro tale termine, l’erede si considera rinunciatario. Dunque, in tale ipotesi, si verifica l’effetto opposto rispetto a quello prima visto: difatti se è vero che alla scadenza dei dieci anni il chiamato si considera come se avesse rinunciato all’eredità, nel caso invece di soggetto nel possesso dei beni del defunto la scadenza dei termini determina l’accettazione tacita dell’eredità.
Alfredo Russo
Alfredo Russo
2025-06-14 17:29:10
Numero di risposte : 13
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La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. Decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa.
Noemi Ferrari
Noemi Ferrari
2025-06-14 17:13:54
Numero di risposte : 4
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Eredità rifiutata: cosa succede? Il chiamato all’eredità che è nel possesso di uno o più beni che appartenevano al defunto ha solo tre mesi di tempo, dopo la morte, per decidere. Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve necessariamente fare l’inventario anche se intende rinunciare all’eredità prima del decorso dei tre mesi dall’apertura della successione. Il chiamato all’eredità che è a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari, anche se ha già deciso di rinunciare all’eredità, dovrebbe prima fare l’inventario e poi formalizzare la rinuncia, il tutto entro tre mesi dall’apertura della successione. Chi è in possesso dei beni ereditari, dunque, deve prima fare l’inventario, e poi manifestare la volontà di rinunciare all’eredità, il tutto entro i tre mesi dalla morte. Un’altra ipotesi di acquisto della qualità di erede contro la volontà del chiamato è infine quella prevista come sanzione per i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, i quali decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.
Michela Grassi
Michela Grassi
2025-06-14 15:07:17
Numero di risposte : 6
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Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all’eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. È, inoltre, opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile. Il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Antonina Ferretti
Antonina Ferretti
2025-06-14 14:55:06
Numero di risposte : 8
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L’eredità si acquista automaticamente, invece, quando il chiamato all’eredità si trova nel possesso dei beni ereditari e non fa eseguire l’inventario entro tre mesi dalla morte oppure quando sottrae o nasconde beni dell’eredità. La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende opportuna anche per i seguenti altri motivi: rispetto del principio di continuità delle trascrizioni: in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto davanti ai terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce, cioè non ha valore; l’istituto della c.d. pubblicità sanante non si costituisce. Tale istituto consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di salvare il proprio acquisto anche nel caso in cui i titoli di provenienza siano invalidi, purché siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dall’atto viziato di nullità e non sia stata trascritta una domanda giudiziale di impugnativa dell’atto stesso; nel caso il bene immobile sia oggetto di procedura esecutiva, il Giudice delle Esecuzioni, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, deve dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento. La prassi più diffusa è quella di eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto. Oltre i 20 anni, infatti, l’acquirente ha la possibilità far valere l’istituto dell’usucapione tutelando, così, i diritti da lui acquistati sui singoli beni. L’azione di petizione di eredità, tuttavia, è imprescrittibile e conseguentemente la tesi più prudente consiglia di procedere alla trascrizione dell’accettazione di eredità anche quando sono decorsi 20 anni dalla morte del defunto. Ciò perché non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali cause di sospensione/interruzione dei termini dell’usucapione.