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Quando è possibile chiedere la mobilità?

Massimo Piras
Massimo Piras
2025-07-24 03:52:10
Numero di risposte : 15
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La mobilità nel settore pubblico è stata semplificata, ma vi sono ancora diverse condizioni e obblighi da considerare, soprattutto per i dipendenti assunti da meno di tre anni e per coloro che lavorano in enti territorialmente ampi. Il nulla osta è necessario quando la richiesta di mobilità viene presentata da dipendenti assunti da meno di tre anni, nei seguenti casi: Quando la funzione svolta dal dipendente è dichiarata infungibile. Quando il trasferimento causerebbe una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente. Quando l’ente di destinazione non ha una percentuale di posti vacanti sufficiente ad accogliere anche il dipendente che ha fatto domanda. Inoltre, è importante sottolineare che tutti i dipendenti, indipendentemente dal periodo di servizio, devono rispettare un obbligo di permanenza nella loro sede di "prima destinazione" per almeno 5 anni. Secondo l'articolo 12 del Decreto, la mobilità volontaria del personale degli enti locali con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Una volta rispettata questa condizione, si può dare seguito alla mobilità sia in entrata che in uscita per gli enti locali. Il personale deve rimanere all'interno dell'ente di "assegnazione" per un periodo minimo di tre anni.
Annamaria Bianco
Annamaria Bianco
2025-07-15 02:39:38
Numero di risposte : 24
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I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione.
Sue ellen Basile
Sue ellen Basile
2025-07-15 01:45:22
Numero di risposte : 11
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La mobilità lavorativa agevola il reimpiego dei lavoratori licenziati presso il settore pubblico. L’imprenditore può fare ricorso alla procedura di mobilità qualora - pur avendo utilizzato la Cassa integrazione guadagni straordinaria - non può garantire il reinserimento di tutti i lavoratori. Oppure quando, in un’azienda con oltre 15 dipendenti, ha la necessità di licenziare più di 5 dipendenti in 120 giorni, per via della riduzione/cessazione dell’attività o di una sua riorganizzazione. La mobilità è una procedura che si inserisce nell’ambito dei licenziamenti collettivi e che, per via della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria, ha come scopo l’individuazione di eventuali soluzioni alternative. La mobilità volontaria viene avviata su istanza del lavoratore. Tuttavia, è uno strumento applicabile solo al settore pubblico. I dipendenti pubblici possono chiedere spontaneamente di essere trasferiti ad un’altra amministrazione pubblica, avanzando la richiesta di mobilità o prendendo parte a un concorso pubblico indetto dall’amministrazione di loro interesse. Nel settore privato, invece, questa possibilità non sussiste.
Federico Verdi
Federico Verdi
2025-07-15 00:59:25
Numero di risposte : 6
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La procedura di mobilità si avvia quando le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS nel corso o al termine del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria non possono garantire il reimpiego di tutti i lavoratori. Analoga procedura deve essere seguita qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell'art. 24 della Legge 223/91, nel caso in cui le imprese che occupano più di quindici dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell'arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in una unità produttiva o in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. Il lavoratore in possesso dell'anzianità aziendale prevista dall'art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all'indennità di mobilità a carico dell'INPS. Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.