Dal 1° luglio 2024 le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da Asd alle persone che esercitano sport o educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione, nonché, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni, saranno esenti Iva.
Ciò significa che per tali operazioni l’imposta sul valore aggiunto non verrà addebitata al cliente perché l’esenzione è espressamente prevista dalla legge.
Tuttavia, essendo operazioni rilevanti ai fini Iva, valgono tutti gli obblighi previsti per l’imposta.
Le operazioni esenti Iva sono elencate all’art. 10 del dpr 633/1972, sul quale è intervenuto l’art. 5, c. 15 quater, del dl 146/2021, di fatto ampliando le fattispecie di esenzione già previste anteriforma a condizione, però, di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad Iva e che sussistano precisi requisiti, tra cui l’assenza di finalità di lucro dell’ente, la democraticità e la trasparenza della vita associativa.
La nuova normativa, tuttavia, non menziona le società, limitandosi a indicare come destinatarie le associazioni sportive dilettantistiche, le quali dovranno affrontare una serie di conseguenze di carattere fiscale e contabile, traducibili negli obblighi di fatturazione e registrazione dei corrispettivi, indetraibilità Iva dagli acquisti, trasmissione delle liquidazioni periodiche trimestrali e della dichiarazione Iva annuale.
Il nuovo regime, adottato in risposta alle indicazioni europee, in vigore dal prossimo 1° luglio.