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Come vengono tassati i compensi sportivi nel 2025?

Eugenio Carbone
Eugenio Carbone
2025-07-17 09:12:59
Numero di risposte : 11
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Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il premio sarà inquadrato secondo le regole previste dall’articolo 30, comma 2 del DPR n. 600/1973 e alla somma si deve applicare una ritenuta alla fonte del 20%. Dal 1° gennaio 2025 non è più prevista l’esenzione fino alla soglia di 300 euro e quindi sulle somme riconosciute a titolo di premio bisogna applicare la ritenuta a titolo d’imposta. Continua in ogni caso ad applicarsi l’esenzione fino al valore di 25,38 euro, da considerarsi complessivo per l’intero periodo d’imposta. Nel caso dei premi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, l’ente erogatore dovrà agire come sostituto d’imposta. Dovrà versare le somme con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla maturazione del premio, utilizzando il codice tributo 1047. Sulla ritenuta sarà possibile scegliere se applicare o meno la rivalsa. L’ente erogatore può decidere se rivalersi sull’atleta, applicando la ritenuta del 20% dal premio lordo, o provvedere direttamente al sostenimento dell’importo da versare a titolo di ritenuta. Gli atleti che ricevono i premi non saranno in ogni caso tenuti a inserire gli importi all’interno della dichiarazione dei redditi, considerando che sia in caso di rivalsa che in caso di addebito della ritenuta, la somma versata tramite modello F24 è considerata a titolo d’imposta.
Davis Giordano
Davis Giordano
2025-07-17 07:28:13
Numero di risposte : 7
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I redditi da lavoro sportivo non sono più assimilati a quelli di lavoro autonomo. A partire dal periodo d’imposta 2024, i redditi da lavoro sportivo non sono più assimilati a quelli di lavoro autonomo. Questa modifica impone una distinzione nella compilazione del modello 730/2025, a seconda del periodo in cui i redditi sono stati percepiti. Redditi percepiti fino al 30 luglio 2024: Vanno dichiarati nei righi da D3 a D5 del Quadro D, seguendo le indicazioni della TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025. In particolare, si dovrà fare riferimento ai codici N2 e N3 della certificazione unica. Redditi percepiti dal 31 luglio 2024: Rientrano nei redditi di lavoro dipendente e vanno dichiarati nella SEZIONE I Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Specificatamente, vanno compilati i campi da C1 a C3, inserendo i codici 8 o 9 nella colonna 1, a seconda della tipologia di lavoratore sportivo. Nella colonna 2 andranno indicati i codici relativi al tempo determinato o indeterminato. Nella colonna 3 andrà inserito l’importo del reddito. Prestare attenzione alla corretta indicazione dei codici e dei righi, a seconda del periodo di percezione dei redditi. Consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli e chiarimenti. Se necessario, rivolgersi a un intermediario abilitato per assistenza nella compilazione del modello.
Sarita Vitali
Sarita Vitali
2025-07-17 07:12:41
Numero di risposte : 12
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Nel settore dilettantistico, i compensi che non superino l’importo di 15.000 euro annui non sono soggetti a tassazione. Tali premi, in denaro o in natura che siano, potranno essere corrisposti da parte di Coni, Cip, Fsn, Dsa, Eps, associazioni e società sportive dilettantistiche e dovranno essere erogati al netto della ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973. L’aliquota della ritenuta è stabilita nel 20% sui premi legati a competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe. Sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29.02.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro. Se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. I premi erogati successivamente a tale giorno, quindi, non costituiranno base imponibile ai fini fiscali quando il totale delle somme erogate dall’ente sportivo all’atleta operante nel settore dilettantistico non superi i 300 euro. Al superamento di tale soglia, invece, torna ad applicarsi l’obbligo di assoggettamento alla ritenuta del 20%. Sarà necessaria la massima prudenza per le associazioni e società dilettantistiche nella gestione di tali premi.
Liborio Messina
Liborio Messina
2025-07-17 06:59:09
Numero di risposte : 13
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Come funziona la Partita IVA per lo sportivo Dal 2023, con l’entrata in vigore della riforma, è possibile aprire la Partita IVA come lavoratore sportivo beneficiando di un trattamento fiscale agevolato se si aderisce al regime forfettario. Ecco i vantaggi principali: Vantaggio fiscaleDettaglio❌ IVANon si applica e non si detrae❌ Ritenuta d’accontoNon va indicata in fattura💰 Imposta sostitutiva5% (per i primi 5 anni), poi 15%📈 Ricavi massimi85.000 € annui🛡️ Detassazione fino a 15.000 €I primi 15.000 € annui sono esenti da imposta💸 Contributi INPS agevolatiEsenti fino a 5.000 €, poi 50% sconto fino al 2027 Il calcolo delle tasse e dei contributi avviene automaticamente nella sezione “Calcolo Tasse” dell’app TaxMan, aggiornato in tempo reale in base alle tue fatture. Su 38.000 € di ricavi, pagherai solo l’11,24% in tasse e contributi. Anche se i primi 15.000 € sono esenti da imposta, valgono comunque ai fini del limite forfettario. Quindi, se superi 85.000 € di ricavi totali, decadi dal regime e passerai alla contabilità ordinaria.
Raoul Ruggiero
Raoul Ruggiero
2025-07-17 05:02:58
Numero di risposte : 4
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I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, ciò non significa che siano esclusi dalla certificazione. Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. Tuttavia, poiché i compensi sportivi sotto i 15.000 euro sono redditi non imponibili ma certificabili, essi non rientrano in questa categoria. Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale. Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi. Per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro, dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025.