Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il premio sarà inquadrato secondo le regole previste dall’articolo 30, comma 2 del DPR n. 600/1973 e alla somma si deve applicare una ritenuta alla fonte del 20%.
Dal 1° gennaio 2025 non è più prevista l’esenzione fino alla soglia di 300 euro e quindi sulle somme riconosciute a titolo di premio bisogna applicare la ritenuta a titolo d’imposta.
Continua in ogni caso ad applicarsi l’esenzione fino al valore di 25,38 euro, da considerarsi complessivo per l’intero periodo d’imposta.
Nel caso dei premi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, l’ente erogatore dovrà agire come sostituto d’imposta.
Dovrà versare le somme con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla maturazione del premio, utilizzando il codice tributo 1047.
Sulla ritenuta sarà possibile scegliere se applicare o meno la rivalsa.
L’ente erogatore può decidere se rivalersi sull’atleta, applicando la ritenuta del 20% dal premio lordo, o provvedere direttamente al sostenimento dell’importo da versare a titolo di ritenuta.
Gli atleti che ricevono i premi non saranno in ogni caso tenuti a inserire gli importi all’interno della dichiarazione dei redditi, considerando che sia in caso di rivalsa che in caso di addebito della ritenuta, la somma versata tramite modello F24 è considerata a titolo d’imposta.