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Cosa cambia per le associazioni dal 2025?

Stefano Martini
Stefano Martini
2025-08-30 03:10:17
Numero di risposte : 20
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Cosa succede se un’associazione culturale non si adegua? Chi non si iscriverà al RUNTS e non si conformerà alle regole previste per gli ETS, perderà ogni agevolazione fiscale e civilistica prevista dal Codice. Le attività eventualmente svolte – soprattutto se a pagamento – verranno trattate come attività commerciali a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi connessi: partita IVA, contabilità, tassazione ordinaria, regole igienico-sanitarie, licenze, SIAE, SCIA e così via. Inoltre, gli enti che continueranno a operare con statuti non aggiornati, ma svolgendo attività a scopo di lucro sotto forma associativa, potranno essere oggetto di controlli fiscali e accertamenti, anche retroattivi. Il rischio non è solo economico, ma anche reputazionale. Il tempo c’è, ma non è eterno. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026: chi è dentro, è dentro. Chi resta fuori, cambia gioco. La stagione della finzione è finita. Inizia quella della scelta.
Rosalino Esposito
Rosalino Esposito
2025-08-26 07:13:16
Numero di risposte : 16
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Dal 1° gennaio 2025, se non saranno previste ulteriori proroghe, si prevedono importanti cambiamenti per le non profit a seguito della riscrittura delle norme IVA per gli enti associativi. La modifica riguarderà non solo gli enti del Terzo Settore ma l’intero comparto del sistema associativo italiano. Dal 1° gennaio 2025 l’Italia cambierà quindi il regime IVA per i “corrispettivi specifici” e i “contributi supplementari” e sulla somministrazione di alimenti e bevande nelle associazioni di promozione sociale, trasformandole da “escluse” a “esenti” ai fini IVA, facendole quindi rientrare nel campo di applicazione dell’imposta. Gli enti che ancora ne sono sprovvisti dovranno dotarsi di partita IVA anche se non dovranno versare l’imposta per tali prestazioni. Per i soci, il costo resterà lo stesso, ma per le associazioni ci saranno nuovi adempimenti: dovranno infatti registrare le operazioni nei registri IVA e mantenere una contabilità separata. L’obbligo di aprire la partita IVA riguarda molte associazioni di piccole dimensioni che non svolgono attività commerciale. Con il nuovo regime, migliaia di enti entreranno negli ingranaggi IVA, con conseguenti controlli dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se le attività di un ente sono totalmente esenti, l’associazione potrà scegliere di evitare gli adempimenti IVA. Questo dipenderà dalle entrate derivanti da attività commerciali, come sponsorizzazioni, distinte da “corrispettivi specifici” e “contributi supplementari”. Si prospettano così due scenari: uno per le associazioni che esercitano solo attività esenti e l’altro per quelle che svolgono anche attività commerciali. Esistono tuttavia agevolazioni per le piccole associazioni di promozione sociale: potranno adottare, dal 1° gennaio 2024, un regime forfettario dell’IVA fino alla soglia di 85.000 euro di ricavi. Con questo regime, l’IVA non va esposta nelle fatture emesse né può essere detratta da quelle ricevute, semplificando così gli adempimenti.
Sandra Montanari
Sandra Montanari
2025-08-18 21:37:36
Numero di risposte : 18
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Dal 1° gennaio 2025 invece, salvo ulteriori proroghe o rettifiche normative, tutte le associazioni di qualsiasi tipologia - indipendentemente dal volume della propria attività e dalla loro iscrizione al RUNTS - avranno l'obbligo di apertura Partita IVA, fatturazione, registrazione delle proprie fatture e gestione della contabilità. Tutti gli enti associativi, sportivi, non commerciali e associazioni culturali generiche, iscritte al RUNTS e non, dovranno quindi attrezzarsi per affrontare il passaggio dall’attuale regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA. Non sarà più possibile perciò rilasciare semplici ricevute non fiscali a fronte delle entrate da corrispettivi specifici, ma sarà necessario emettere fattura. Agli enti verrà chiesto di emettere fattura elettronica – seppur esente da IVA – nei confronti dei loro soci a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, di contributi e di quote supplementari. In alternativa, potranno dotarsi di un registratore di cassa ed emettere scontrini fiscali, sempre in condizione di esenzione IVA. La normativa interesserà tutte le associazioni che svolgono attività economiche, le attività no profit e gli enti del Terzo Settore, indipendentemente dal volume delle proprie entrate o dalla loro iscrizione al RUNTS. L'adeguamento alla nuova normativa prevede apertura di Partita Iva e modifica dei propri statuti anche se le proprie attività economiche sono connesse alle attività istituzionali. In generale, le associazioni interessate sono quelle: Sportive dilettantistiche Religiose Assistenziali Culturali Politiche Sindacali Di categoria Di promozione sociale Di formazione extrascolastica Che somministrano alimenti e bevande. In breve, dovranno aprire Partita Iva tutti gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati.
Felicia Riva
Felicia Riva
2025-08-08 16:02:06
Numero di risposte : 27
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Dal 1° gennaio 2026, queste operazioni rientreranno in un nuovo regime di esenzione, con conseguenti obblighi amministrativi e fiscali per le associazioni coinvolte. La proroga permette alle associazioni di prepararsi alle nuove regole senza dover immediatamente implementare i seguenti adempimenti: Apertura della partita IVA, Emissione delle fatture elettroniche per le operazioni verso soci, Registrazione contabile e dichiarazione IVA periodica, Obblighi di rendicontazione e tracciabilità fiscale più stringenti. La proroga concessa dal Decreto Milleproroghe stabilisce che per tutto il 2025: Le prestazioni effettuate nei confronti di soci, associati e partecipanti da enti associativi restano fuori campo IVA. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il nuovo regime di esenzione IVA, che comporterà obblighi fiscali più onerosi. Il passaggio all’esenzione IVA è solo posticipato, non eliminato. È essenziale tenersi aggiornati sulle eventuali misure di semplificazione per gli enti di minori dimensioni. Le associazioni devono analizzare la loro struttura e capire se l’applicazione dell’IVA dal 2026 comporterà un aggravio di costi per l’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Gli enti esenti non potranno detrarre l’IVA sugli acquisti, generando un possibile aggravio di costi. L’attesa di possibili interventi di semplificazione, in particolare per gli enti di piccole dimensioni, è un aspetto fondamentale da monitorare nei prossimi mesi.
Donato Marini
Donato Marini
2025-08-05 13:34:47
Numero di risposte : 16
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Le novità Iva maggiormente impattanti riguardano principalmente il trattamento Iva dei corrispettivi specifici, peraltro riferibili alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni sportive dilettantistiche. L’apertura di un procedimento di infrazione dell’Unione Europea ha spinto il legislatore a “spostare” alcune operazioni attualmente considerate fuori campo Iva, dall’art. 4 all’art. 10 D.P.R. 633/1972. Ciò significa che tali operazioni non saranno più fuori campo, ma saranno considerate esenti. La L. 23.02.2024, n. 18 ha rinviato l’applicazione dell’esenzione Iva su tali operazioni al 1.01.2025. Le novità riguardano quasi esclusivamente le associazioni di promozione sociale che incassano corrispettivi specifici dai soci, e le associazioni sportive dilettantistiche che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Per coloro che si troveranno costretti ad aprire la partita Iva per la presenza di corrispettivi specifici in esenzione a partire dal 2025, sarà possibile optare per la dispensa per operazioni esenti.
Salvatore Serra
Salvatore Serra
2025-07-28 21:23:04
Numero di risposte : 16
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La proroga Iva per le associazioni prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni che attualmente beneficiano dell'esclusione IVA fossero assoggettate a imposta dal 1° gennaio 2025, ma grazie alla proroga approvata il 9 dicembre 2024, l'entrata in vigore della riforma slitta al 10 gennaio 2026. Il termine per l'applicazione delle nuove regole è quindi fissato al 10 gennaio 2026. Attualmente, molte associazioni beneficiano dell'esclusione dall'IVA per le loro attività istituzionali, come le cessioni di beni e servizi ai soci o tesserati. Fino al 31 dicembre 2024, tali operazioni non necessitano di registrazione o documentazione IVA. La proroga fa slittare il termine, permettendo alle associazioni di continuare ad operare senza gli adempimenti IVA fino al 10 gennaio 2026. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano attualmente dell’esclusione IVA per le attività svolte a favore dei soci e tesserati. Il rinvio della riforma fiscale permette loro di continuare a operare senza ulteriori oneri. Dal 1° gennaio 2025 le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di enti associativi non sarebbero più escluse dall'IVA, ma sarebbero state soggette a esenzione IVA, con nuovi adempimenti fiscali. Il Milleproroghe 2025 ha rinviato questa riforma, posticipando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 10 gennaio 2026. Gli enti beneficiari dell'esenzione IVA, tra cui le ASD, continueranno a operare sotto il regime attuale fino alla nuova scadenza. Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, il governo ha dato tempo agli enti del Terzo Settore di adeguarsi al nuovo sistema fiscale, evitando problematiche burocratiche e fiscali per il momento.
Mauro Ferrara
Mauro Ferrara
2025-07-17 09:22:36
Numero di risposte : 19
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Le disposizioni sulla fiscalità del Terzo settore si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026. La modifica principale riguarda l’eliminazione del passaggio sull’autorizzazione della Commissione europea, sostituito con la precisa indicazione in merito all’operatività del nuovo regime fiscale, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il dl Fiscale lascia ancora aperto – così come indicato nella “comfort letter” – il tema dei titoli di solidarietà, la cui operatività rimane soggetta all’autorizzazione della Commissione europea. La norma appena pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 interviene anche sul decreto legislativo relativo alle imprese sociali, ridefinendo quali sono le previsioni fiscali su cui ancora si attende il benestare dell’Europa. Al netto di queste previsioni, quindi, anche per le imprese sociali il nuovo impianto fiscale diventerà operativo a partire da gennaio 2026.