Quali sono le nuove causali per le prestazioni occasionali sportive nel 2025?

Nicoletta D'angelo
2025-08-14 01:34:49
Numero di risposte
: 18
Il codice N2 comprende tutte le prestazioni di lavoro sportivo autonomo occasionale per cui, indipendentemente dall’ammontare corrisposto nel corso dell’anno 2023, non è applicabile alcun tipo di agevolazione.
Il codice N3, visto l’accenno a tipologie reddituali che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, va inserito per certificare i pagamenti effettuati nel 2° semestre 2023 a seguito di attività svolta nel settore dilettantistico da lavoratori autonomi sportivi titolari di partita Iva.
In riferimento al 2° semestre 2023, con N2 si dovrebbero certificare i compensi occasionali sportivi corrisposti dalle società professionistiche, mentre con N3 quelli erogati dai sodalizi dilettantistici.
I redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa vanno indicati al rigo RL 28, col. 2, del mod. Redditi PF.
Le causali N2-N3 della Certificazione Unica 2024 possono essere utilizzate per certificare i compensi occasionali sportivi.
In questo contesto viene comunque contemplato anche il lavoratore occasionale, figura che continua ad essere disciplinata dalle regole ordinarie e senza poter godere dei particolari benefici introdotti dal legislatore con il D.Lgs. 36/2021.
Le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 2222 c.c. costituiscono redditi diversi, riguardano attività episodiche e saltuarie non classificabili tra i tipici redditi di lavoro autonomo professionale.
Pensiamo ai titolari di partita Iva autonomi sportivi che, sulle somme incassate dal 1.07.2023, se inerenti a servizi erogati a favore del mondo dilettantistico, possono beneficiare della soglia di esenzione.

Violante Grassi
2025-08-06 01:44:03
Numero di risposte
: 20
Per effetto della Riforma dello SPORT il codice “N” è stato declinato in quattro diversi codici.
N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir) da utilizzare per le prestazioni occasionali ex articolo 2222 c.c. erogate in ambito sportivo e soggette a ritenuta d’acconto 20%.
N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir); da utilizzare per le prestazioni sportive dilettantistiche no P.IVA esenti da tassazione fino ad euro 15.000,00.
Bisognerà prestare particolare attenzione al codice da inserire nel modello, in colonna 1, rubricato “Causale”.
I codici “più gettonati dono i seguenti: codice 20: prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (da utilizzare generalmente per i collaboratori sportivi dilettantistici di ASD e di SSDRL per le prestazioni erogate con o senza P.IVA ma limitatamente ai primi 15.000,00 €).
Nella Certificazione unica 2025 è stato invece eliminato il precedente codice “24”, che riguardava i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1 della L. 190/2014.

Giuliano Barone
2025-07-27 07:13:02
Numero di risposte
: 19
Non si tratta infatti di redditi “esenti” in senso tecnico, ma di redditi non imponibili, ovvero redditi esistenti che, per disposizione normativa, non sono soggetti a tassazione fino a un determinato limite.
Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025.
Tuttavia, poiché i compensi sportivi sotto i 15.000 euro sono redditi non imponibili ma certificabili, essi non rientrano in questa categoria.
Pertanto, le Certificazioni Uniche relative a tali compensi dovevano essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, stesso termine previsto per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo occasionale.
Inoltre, indipendentemente dal termine di trasmissione, la CU doveva essere consegnata al lavoratore sportivo entro il 17 marzo 2025, utilizzando il modello sintetico.
Anche in assenza di ritenute operate, l’obbligo di certificazione rimane, in quanto il reddito – pur non tassato – è comunque fiscalmente rilevante ai fini informativi.
Per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel 2024 hanno percepito compensi inferiori a 15.000 euro, dunque la Certificazione Unica 2025 non può essere trasmessa entro il 31 ottobre, ma deve seguire la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025.
Un invio tardivo, in assenza di ravvedimento, comporta l’applicazione delle sanzioni.
Si ricorda che è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, evitando così le sanzioni più gravi.
In caso di invio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta pari a 1/9 di 100 euro, quindi 11,11 euro per ciascuna CU omessa o tardiva, purché la trasmissione sia completata e la sanzione pagata entro tale termine.

Isabella Basile
2025-07-17 11:40:39
Numero di risposte
: 10
La causale N3 è da utilizzare per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative come previsto dall’art. 53, comma 2 lettera a, del TUIR), in vigore fino 30 luglio 2024.
La causale M per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Tale ultima causale deve essere indicata per i compensi erogati dopo il 30 luglio 2024, a seguito dell’abrogazione del citato art. 53, comma 2, lettera a) del TUIR.
Se il compenso è classificato come lavoro autonomo occasionale, la causale CU è stata aggiornata dal 30 luglio 2024, passando dal codice “N3” al codice “M”.
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