Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023.
Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
In queat nuova veste, il sodalizio non potrà più rinnovare a sua discrezione il tesseramento dell’ atleta senza il suo consenso esplicito, salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti i quali saranno abrogati il 1.07.2024
L’art. 31 D.Lgs 36/2021 stabilisce l’abolizione del vincolo sportivo.
Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 si in caso di società dilettantistiche che professionistiche.
Il trattamento è lo stesso per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
A riguardo, potrebbero nascere problemi di tipo patrimoniale, in quanto i sodalizi sportivi, perlopiù professionistici e s.s.d. poiché, obbligati dal legge ad una gestione ordinario caratterizzata dallo stato patrimoniale, potrebbero rilevare una svalutazione delle immobilizzazioni dato che con l’abrogazione del vincolo sportivo il valore economico connesso allo svincolo del “cartellino” dell’atleta perderebbe totalmente di valore essendo vietata la sua cessione a titolo oneroso a decorrere dal 1.07.2023 o 1.07.2024 in caso di tesseramento che costituisca rinnovo di un tesseramento precedente senza soluzione di continuità.
Sono stati individuati 2 tipi di premi:
Il primo, a carico della società professionistica e diviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività dilettantistica;
Il secondo a carico delle società sportive dilettantistiche, questa è una novità rispetto quanto previsto dalla legge sul professionismo e trova la propria ragione nel fatto che con l’entrata in vigore della riforma anche gli enti dilettantistici potranno stipulare contratti di lavoro con i propri atleti.
La misura del premio, dovrà tenere conto:
dell’ età degli atleti,
della durata del rapporto lavorativo,
del contenuto patrimoniale del rapporto tra l’atleta e l’ente sportivo con il quale viene concluso il primo contratto di lavoro sportivo.