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Quando è stato introdotto il digitale?

Kociss Martini
Kociss Martini
2025-07-20 18:37:23
Numero di risposte : 5
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Introdotto progressivamente in Italia a partire dal 2008, il d.t. ha permesso agli utenti di ricevere un maggior numero di programmi. La legge Gasparri del 2004, che prevedeva il progressivo spegnimento del segnale analogico entro il 2006, poi prorogata fino al 2012, ha regolato il graduale passaggio da sistemi analogici a sistemi digitali in tutti gli stati dell’Unione.
Bruna Parisi
Bruna Parisi
2025-07-20 15:50:54
Numero di risposte : 6
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Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Con l'ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Si è proceduto a un'azione di deregolamentazione, sia semplificando il linguaggio, sia sostituendo le precedenti regole tecniche con linee guida, a cura di AgID, la cui adozione risulterà più rapida e reattiva rispetto all'evoluzione tecnologica. Inoltre, come evidenziato dalla relativa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 217/17: è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online. È stata promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice. È stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l'intervento di un giudice caso per caso.