Per le cartelle automatiche, ex art. 36bis DPR n. 602/1973, il termine a pena di decadenza è il “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”.
Per le cartelle automatiche, ex art. 36ter DPR n. 602/1973, il termine a pena di decadenza è il “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”.
Si devono considerare due norme principali l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 e l’art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 come modificato dal D.L. 41/2021.
Ad esempio, per l’anno 2017 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nell’anno 2018, in tal caso si applica la proroga eccezionale (art. 157 D.L. 34/2020) e la cartella, controllo formale, poteva essere notificata fino al 28/02/2024.
Invece, nel caso in cui il contribuente trasmetteva tardivamente la dichiarazione dei redditi nel 2019 (anno d’imposta 2017), alla cartella, controllo formale, non si applica la proroga eccezionale (art. 157 D.L. 34/2020) ed essa doveva essere notificata entro il termine ordinario: 31/12/2023.
Con l’intento di fare un po’ di chiarezza e dare un punto di orientamento schematizziamo i termini per la notifica delle cartelle.
Cartelle derivanti da controllo automatizzato, ex art. 36 ter DPR n. 600/1973
Anno Dichiarazione Termine ordinario Con Proroga COVID
2015 2016 31/12/2020 Art. 67 D.L. 18/2020 (84 giorni), quindi fino al 25/03/2021
2016 2017 31/12/2021 Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 (14 mesi), quindi fino al 28/02/2023
2017 2018 31/12/2022 Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 (14 mesi), quindi fino al 28/02/2024
2018 2019 31/12/2023 Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2025*
2019 2020 31/12/2024 Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2026*
2020 2021 31/12/2025 NESSUNA PROROGA*
2021 2022 31/12/2025 NESSUNA PROROGA*
L’art. 68, co. 4bis, D.L. 18/2020 n/el richiamare gli affidamenti al Riscossore dopo il 31/12/2021 espressamente si limita alle dichiarazioni indicate nell’ art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, quindi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e 2018.