La Fondazione di partecipazione nasce a metà degli anni Novanta, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni. L’istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l’aspetto personale, proprio dell’associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni. La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l’ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione. La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l’elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.