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Cosa prevede la legge del 7 marzo 2025?

Felicia Fabbri
Felicia Fabbri
2025-07-12 02:01:18
Numero di risposte : 21
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La legge prevede l'istituzione del "delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne". Il dispositivo costituisce un vero e proprio giro di vite. La stretta disposta dall'esecutivo va a modificare il codice penale introducendo l'articolo 577 bis con l'apposita dicitura di "Femminicidio". Al primo comma si prevede l'ergastolo come aggravante. L'articolo prosegue bilanciando la pena con le relative aggravanti e attenuanti: la pena non potrà comunque scendere al di sotto dei 15 anni. Per i reati di femminicidio, violenza domestica e stalking sono previste misure cautelari più severe, con la possibilità di arresti domiciliari o custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Nel testo viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato. Viene, inoltre, introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere. La nuova legge "prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn.
Mariapia Ricci
Mariapia Ricci
2025-07-09 11:38:16
Numero di risposte : 16
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La legge prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità. Tra le altre misure previste, l'introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso di limitazioni all'accesso ai benefici previsti dalla legge. La presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari. Informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato.
Diamante Fabbri
Diamante Fabbri
2025-06-26 04:48:06
Numero di risposte : 14
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La legge prevede l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Si introduce la nuova fattispecie penale di femminicidio che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità. Le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto. Il testo prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso. Introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio. Prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice. Nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l'applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. Interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso. Introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali. Rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023. Estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio "codice rosso" e di femminicidio. Introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale.