Quali sono le novità per l'elemento di garanzia retributiva nel 2025?

Michele Grasso
2025-08-21 03:59:07
Numero di risposte
: 25
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° Gennaio di ogni anno in aziende che non abbiano fatto contrattazione di secondo livello negli ultimi 3 anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuto con le competenze del mese di Aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del T.F.R..
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

Xavier Verdi
2025-08-13 09:38:37
Numero di risposte
: 15
Ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente CCNL, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 210,00 lordi.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
A giugno ci saranno 210,00 Euro lordi in busta paga ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei a titolo di elemento di garanzia retributiva.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.

Francesca Conte
2025-08-01 19:06:35
Numero di risposte
: 23
L’”Elemento Perequativo” è una componente retributiva introdotta nei contratti collettivi del comparto metalmeccanico.
L’Elemento Perequativo viene riconosciuto in favore dei lavoratori in forza al primo gennaio di ogni anno, se dipendenti di aziende del settore metalmeccanico prive della contrattazione di secondo livello, i quali percepiscano esclusivamente gli importi retributivi stabiliti dal Ccnl e non anche trattamenti integrativi quali superminimi, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione.
Al verificarsi delle due condizioni di cui sopra quindi, i lavoratori maturano il diritto ad un emolumento, a titolo perequativo, da corrispondersi con la retribuzione del mese di giugno, di importo indifferenziato per tutti i livelli di inquadramento, pari ad euro 485, omnicomprensivo e non incidente sul TFR.
L’importo complessivo di 485 euro deve essere riparametrato in funzione della durata del rapporto di lavoro nell’année precedente.
A tali fini, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’emolumento, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo maturato a titolo di Elemento Perequativo dovrà essere riconosciuto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
L’Elemento Perequativo non è invece stato inserito nel Ccnl Metalmeccanica-Oreficeria-Odontotecnica Aziende Artigiane, con esclusione quindi del settore artigiano dal diritto a tale voce retributiva.
L’importo corrisposto a titolo di Elemento Perequativo è infine, per espressa previsione contrattuale, omnicomprensivo.

Federica Leone
2025-07-26 12:03:40
Numero di risposte
: 21
Introduzione, a partire dal 1° gennaio 2027, di un compenso integrativo, diverso in base alla qualifica contrattuale.
Elemento di Garanzia Retributiva.
A partire dal 1° gennaio 2027.

Annamaria Testa
2025-07-17 16:23:15
Numero di risposte
: 18
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuto, con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo, un importo annuo di € 250,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello e che precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta, con le competenze del mese di aprile, un importo annuo di € 250,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

Alessandra Pellegrini
2025-07-17 15:52:47
Numero di risposte
: 22
La vera novità per i lavoratori riguarda l’abbandono del meccanismo basato su una riduzione contributiva del 6%/7% riconosciuta per i periodi di paga fino al 31.12.2024 in luogo di un nuovo sistema meramente fiscale.
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati al c. 2 lett. a) dell’art. 49 Tuir, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:
– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il nuovo sistema fa quindi riferimento sia al reddito di lavoro complessivo, sia al reddito di lavoro dipendente per l’individuazione dell’aliquota applicabile rapportato all’intero anno.
Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro al lavoratore spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari:
– all’importo fisso di 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Leggi anche
- Quando verrà rinnovato il contratto tessile?
- Cosa prevede il contratto tessile?
- Quanti scatti di anzianità ci sono nel tessile?
- Qual è l'obiettivo dell'Unione Europea per il settore tessile entro il 2030?
- Quali sono i livelli del contratto tessile per l'abbigliamento?
- Quanto prende un'operaia tessile?
- Quali sono i livelli del CCNL tessile?
- Quanto aumenta lo stipendio con uno scatto di anzianità?
- Quali sono i due obiettivi dell'Unione Europea?