I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi godono di una copertura figurativa ai fini pensionistici per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sul lavoro.
Tale contribuzione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 56, co. 1, lett. a) n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 è utile tanto ai fini del diritto che della misura della pensione e può essere riconosciuta sia ove le assenze abbiano dato luogo al pagamento della relativa indennità di malattia sia ove l'indennizzo non sia stato erogato.
I periodi di malattia ed infortunio hanno talvolta una valenza ridotta ai fini del diritto alla pensione.
Essi, infatti, al pari dei contributi da disoccupazione indennizzata, non sono utili al perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni per l'accesso alla pensione di anzianità liquidata nel sistema misto.
Nella pratica tale limitazione a volte può impedire il raggiungimento del requisito contributivo di 1820 settimane necessario per l'opzione donna o per l'accesso alla pensione con le cd. quote riservate ai lavoratori usuranti.
L'indicato limite, tuttavia, opera solo per i lavoratori del settore privato non essendo previsto negli ordinamenti delle Casse dei lavoratori pubblici.
In origine tali periodi potevano essere accreditati fino ad un massimo di 12 mesi in tutto l'arco della vita lavorativa.
L'articolo 1 del Dlgs 564/1996 ha incrementato detto periodo, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi.
Dal 2012 il periodo massimo accreditabile figurativamente per la pensione è pari a 22 mesi indipendentemente dal periodo temporale in cui si collocano gli eventi di malattia.