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Cosa prevede la legge 62 del 2017?

Maddalena Gatti
Maddalena Gatti
2025-08-10 08:45:31
Numero di risposte : 22
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.
Emanuela Sorrentino
Emanuela Sorrentino
2025-07-31 07:49:16
Numero di risposte : 18
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Il testo fornito non contiene informazioni sufficienti per rispondere alla domanda su cosa prevede la legge 62 del 2017, in quanto si limita a fornire il titolo del decreto legislativo e la data di entrata in vigore senza descrivere i contenuti della legge stessa. Pertanto, non è possibile fornire una risposta dettagliata alla domanda basandosi sul testo disponibile.
Patrizia Mancini
Patrizia Mancini
2025-07-23 18:06:32
Numero di risposte : 19
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Il Decreto legislativo 62/2017 ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo. Il Decreto conferma il principio secondo cui la valutazione formativa serve per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. Nulla è cambiato, invece, per il SECONDO CICLO dove le prove differenziate non consentono l’ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Ugualmente non consente l’ottenimento del diploma di secondo ciclo la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera. L'esame di Stato comprenderà due prove a carattere nazionale e un colloquio. A differenza della scuola secondaria di primo grado, il candidato con DSA esonerato completamente dallo studio delle lingue straniere non otterrà il diploma, ma solo un attestato.