:

Cosa è cambiato con il Testo Unico?

Agostino Costa
Agostino Costa
2025-08-10 04:34:25
Numero di risposte : 21
0
Il datore di lavoro dovrà fare formazione, cambia la vigilanza e il preposto assume nuovi e importanti compiti. Le novità riguardano: In prima battuta le modifiche riguardano la vigilanza e la prevenzione da parte del sistema istituzionale. Dette funzioni vengono estese anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mentre ad oggi erano di competenza semi-esclusiva delle ASL/ATS. Il preposto, da sempre figura strategica a livello aziendale, ha una nuova serie di obblighi inseriti nel nuovo art. 19 del T.U. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente individuare da subito i preposti, anche in caso di lavori in appalto. Ai preposti viene richiesto di attuare una nuova e fattiva vigilanza atta a verificare comportamenti, mezzi, attrezzature. La novità più importante della legge 215/21 riguarda la volontà di riformare in toto gli accordi che ad oggi regolano la formazione. Entro il 30 giugno 2022 la conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano produrrà un nuovo accordo che integrerà e modificherà gli accordi precedenti ed aggiungerà la formazione (adeguata e specifica) del datore di lavoro e il relativo aggiornamento periodico, fino ad oggi mai prevista dalle normative. Le importanti modifiche effettuate forniscono un chiaro segnale di interesse da parte del governo e del parlamento nei confronti dei temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il marcato potenziamento delle attività di vigilanza e il ripristino dei provvedimenti di sospensione delle attività, esprimono logiche repressive atte a combattere nell’ immediatezza il lavoro nero e i luoghi di lavoro non sicuri.
Domenica Battaglia
Domenica Battaglia
2025-08-01 23:00:13
Numero di risposte : 17
0
Il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, aggiornando il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha apportato alcune modifiche proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza. I principali cambiamenti introdotti dal provvedimento riguardano la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali, quali ad esempio la valutazione dei rischi, nonché la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto. Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza. Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, aveva armonizzato la normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro, con un adeguato sistema di sanzioni e il rafforzamento delle funzioni degli ispettori di lavoro. In particolare, il Testo Unico del 2008 aveva introdotto: sanzioni penali per i trasgressori della normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro l'obbligo del datore di lavoro alla pubblicazione del documento di valutazione del rischio la determinazione della responsabilità in solido tra azienda appaltatrice e subappaltanti la sospensione delle attività d'impresa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza Altra novità era rappresentata dalla separazione dei costi per la sicurezza nei bandi di gara e l'impossibilità d'essere oggetto di ribassi d'asta. Inoltre, i costi per la sicurezza erano calcolati in maniera proporzionale sia al numero di lavoratori impiegati che all'entità dell'opera stessa.
Maruska Palmieri
Maruska Palmieri
2025-07-23 21:57:33
Numero di risposte : 17
0
La Legge di conversione n.215/2021 del D.L. n.146/2021, infatti, ha apportato rilevanti modifiche a tutela del lavoro, anche a seguito delle numerose morti avvenute nei luoghi di lavoro nel corso dello scorso anno. Scatta l’obbligo per i datori di lavoro di individuare uno o più preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Quest’ultimo, infatti, deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Cambiano le disposizioni per le attività formative indirizzate ai preposti. L’obiettivo è di fornire adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico a quelle figure che si trovano in prima linea di controllo e che possono garantire tempestivamente l’attuazione delle indicazioni aziendali in materia di salute e sicurezza. Viene introdotto l’obbligo di formazione e di aggiornamento periodico per il datore di lavoro in relazione ai propri compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza. La mancata individuazione del preposto o formazione comporta l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione che va da €1.500 a €6.000. Ricordiamo, inoltre, che le ultime modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) hanno ampliato la platea delle figure preposte alla vigilanza sull’applicazione delle norme sulla sicurezza.