Il Decreto legislativo 66/17 ha dato attuazione a una delle deleghe contenute nella legge 107/15 e interviene in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
La principale novità è l’obiettivo – espressamente dichiarato – di promuovere la partecipazione di famiglie e associazioni di riferimento nei processi di inclusione scolastica e sociale.
Le disposizioni contenute nel Decreto riguardano gli studenti che hanno una certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 del 1992.
Nel ridefinire le competenze reciproche di Stato ed Enti locali in materia di inclusione scolastica, quindi personale, contributi economici, trasporti, etc., il Decreto introduce diverse novità.
L’assegnazione degli organici del personale ATA alle scuole, nel rispetto dei tetti massimi previsti dalla legislazione vigente, deve tenere conto della presenza di alunni disabili iscritti.
L’assegnazione dei collaboratori scolastici per compiti di assistenza previsti dal profilo deve tenere conto anche del genere sessuale dell’alunno da assistere.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano vanno definiti i criteri per uniformare i profili professionali degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.
Il Decreto modifica le procedure per la certificazione della disabilità.
La commissione multidisciplinare redige il Profilo di Funzionamento, un documento che sostituisce la Diognosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale e definisce competenze professionali e misure di sostegno necessarie all’inclusione scolastica.
Sulla base del Profilo di Funzionamento viene poi predisposto il PEI, redatto dai docenti della classe, con la compartecipazione di genitori e figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola.
Il Piano per l’inclusione, recepito dal PTOF di ogni istituzione scolastica, definisce l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Il Decreto affronta il tema della continuità didattica, proponendo alle scuole due soluzioni.
Il dirigente scolastico può affidare ai docenti dell’organico dell’autonomia, titolari su posto comune ma in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno.
Il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato ai supplenti che abbiano avuto una supplenza sul sostegno nell’anno precedente.
Infine la norma interviene anche sulla permanenza del personale docente nel ruolo del sostegno, confermando l’obbligo dei 5 anni prima di poter chiedere il passaggio su cattedra o posto comune.