Cosa rischia un giornalista che viola un articolo del Testo Unico?

Pasquale Mazza
2025-07-23 19:09:14
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Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse.
Il divulgatore di una notizia poi rivelatasi falsa può andare esente da responsabilità solo quando dimostri di essere caduto in un errore che le circostanze rendono oggettivamente scusabile.
Trattasi di reato di pericolo e quindi non rileva il fatto che poi non si sia verificato un effettivo turbamento dell'ordine pubblico.
La tendenziosità va ravvisata non tanto nello scopo illecito a cui la diffusione tende, quanto nell'attitudine della notizia a produrre un effetto dannoso per l'ordine e la tranquillità pubblica.
Deve ritenersi falsa la notizia che sia del tutto difforme dalla realtà, anche se la difformità riguardi solamente la ragione di un avvenimento.
L'esagerazione comprende infine quelle dichiarazioni che intenzionalmente alterano la realtà dei fatti, presentandoli in una forma in grado di minacciare la tranquillità pubblica.
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