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Cosa si intende per molestia sul posto di lavoro?

Demis Amato
Demis Amato
2025-08-25 00:21:01
Numero di risposte : 19
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Per molestia sessuale sul posto di lavoro si intende qualsiasi comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere che, per una delle parti, risulta indesiderato offendendo la persona nella sua dignità. La molestia è considerata una discriminazione e può verificarsi durante il lavoro oppure nel contesto di eventi aziendali. A molestare possono essere i colleghi o le colleghe di ufficio, parigrado o superiori, o la clientela dell’impresa. Molestie e violenze sui luoghi di lavoro investono entrambi i sessi, ma è comunque indiscutibile che i soggetti più colpiti siano le donne. La molestia sul luogo di lavoro può essere messa in atto senza che se ne sia a conoscenza, ed è importante fornire strumenti per riconoscere le situazioni di violenza e molestia sul proprio luogo di lavoro. La Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n.190, ratificata in Italia, ha l’obiettivo di combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Soriana Battaglia
Soriana Battaglia
2025-08-18 18:23:25
Numero di risposte : 20
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Con l’espressione «molestie sessuali sul posto di lavoro» ci si riferisce a qualsiasi comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere che, per una delle parti, risulta indesiderato e lesivo della dignità personale. In quest’ambito è decisiva la percezione della persona vittima di molestia, non l’intenzione del soggetto che la attua. Una molestia sessuale può essere perpetrata tramite parole, immagini, gesti o azioni.
Pericle De luca
Pericle De luca
2025-08-14 00:25:51
Numero di risposte : 19
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La Direttiva 2002/73/CE definisce la “molestia” come una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l’effetto di violarne la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. La molestia sessuale, invece, è una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Le molestie sul luogo di lavoro incidono, dunque, sulla salute psico-fisica del lavoratore. I comportamenti indesiderati ai danni dei colleghi e delle colleghe possono, inoltre, anche costituire giusta causa di licenziamento dei dipendenti, in quanto condotte idonee a minare la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro.
Maddalena Lombardi
Maddalena Lombardi
2025-08-03 11:14:46
Numero di risposte : 33
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Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Kai Barone
Kai Barone
2025-07-25 06:05:24
Numero di risposte : 21
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Con l’espressione «molestie sul posto di lavoro» ci si riferisce a qualsiasi comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere che, per una delle parti, risulta indesiderato e lesivo della dignità personale. In quest’ambito è decisiva la percezione della persona vittima di molestia, non l’intenzione del soggetto che la attua. Una molestia sessuale può essere perpetrata tramite parole, immagini, gesti o azioni.