Se ritieni di essere vittima di una discriminazione puoi sempre agire per la tutela dei tuoi diritti attraverso una procedura di conciliazione prevista dal contratto collettivo di riferimento oppure un tentativo di conciliazione in base all’art. 410 c.p.c. che puoi promuovere anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisci oppure, nel caso di discriminazione di genere, tramite la consigliera o il consigliere di parità della provincia o della regione in cui svolgi la tua attività lavorativa.
Un’azione individuale dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale, competenti per territorio.
Nel caso di discriminazione di genere puoi promuovere quest’azione direttamente, ma anche delegare un’organizzazione sindacale, un’associazione o un’organizzazione rappresentative del diritto o dell’interesse leso, nonché la consigliera o il consigliere di parità della provincia o della regione in cui svolgi la tua attività lavorativa a farlo per tuo conto.
Puoi inoltre attivare, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità, una procedura d’urgenza che permette di ottenere rapidamente, ove il giudice ritenga sussistente la discriminazione, la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti delle discriminazioni accertate, oltre al risarcimento del danno, nei limiti della prova fornita.
Se ritieni di aver subito una discriminazione per motivi di nazionalità, razza o etnia, orientamento sessuale, disabilità, età, convinzioni religiose e personali, puoi contattare l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.