Cosa deve pagare il datore di lavoro dopo il licenziamento?

Vincenzo Grassi
2025-07-24 09:38:03
Numero di risposte
: 18
Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta.
Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e ripristinare il rapporto di lavoro e tu avrai diritto a ricevere la retribuzione maturata prima della revoca.
A seconda della gravità del vizio del licenziamento accertato dal giudice, potrai ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure un’indennità risarcitoria.
Puoi ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno, in caso di licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo oppure se dimostri l’insussistenza del fatto a te contestato.
In tutti gli altri casi avrai solo diritto a un’indennità risarcitoria.

Evita Pagano
2025-07-24 09:08:03
Numero di risposte
: 27
Il datore di lavoro è tenuto a sostenere tutta una serie di costi, alcuni incerti, altri certi, in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo. Tra i costi certi ci sono l’indennità sostitutiva di preavviso, qualora il datore di lavoro voglia esonerare il lavoratore dalla prestazione lavorativa ed il ticket di licenziamento, che va in parte a finanziare la Naspi.
L’ammontare del contributo di licenziamento dovuto all’Inps, interamente a carico del datore di lavoro, è fissato nella misura del 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di tre anni.
Il ticket di licenziamento ammonta ad € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
L’importo del ticket raggiunge il massimale di € 1.907,01 in caso di rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
L’obbligo di versamento debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
La contribuzione va sempre assolta in un’unica soluzione, non è ammessa rateizzazione.
Il ticket dovrà poi essere rendicontato nella denuncia contributiva Uniemens corrispondente, ovvero in quella relativa a mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
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