Il dipendente, dopo le dimissioni o il licenziamento, può essere reintegrato in azienda con mansioni analoghe o diverse. In caso di mansioni analoghe, però, non può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto a quanto previsto dal vecchio contratto. Il livello, a seconda delle circostanze e dell’eventuale know-how accumulato nel periodo intercorso tra i due contratti, deve essere uguale o superiore. Inoltre, il periodo di prova iniziale è considerato illegittimo in caso al dipendente venga assegnato lo stesso ruolo precedentemente ricoperto. La riassunzione dopo le dimissioni volontarie è possibile, nel settore pubblico come nel settore privato. La revoca delle dimissioni volontarie nelle aziende private è disciplinata dal D.Lgs. 151/2015. Il limite di riassunzione dopo le dimissioni volontarie è 36 mesi, ma può essere bypassato in caso di contratti collettivi, lavoratori stagionali e contratti di lavoro stipulati con l’ispettore territoriale del lavoro competente. Quando scade un contratto a tempo determinato, e l’azienda sceglie di prolungare la collaborazione, le opzioni sono due: la proroga il rinnovo. La proroga di un contratto di lavoro a termine consiste nel prolungamento della durata del contratto iniziale, mantenendo inalterate le condizioni pattuite, salvo diverso accordo tra le parti. Il rinnovo avviene invece quando l’azienda riassume un dipendente precedentemente impiegato a termine. Fondamentale è però il rispetto del cosiddetto “stop & go”: per contratti inferiori ai 6 mesi, è necessario che vi siano almeno 10 giorni di pausa prima del rinnovo, mentre per contratti superiori ai 6 mesi la pausa minima è di 20 giorni. I contratti a termine con la stessa azienda, per le stesse mansioni, non possono inoltre eccedere complessivamente i 24 mesi e non possono essere prorogati più di quattro volte.