Pertanto, a seconda delle indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale che si applica al lavoratore, il periodo notturno potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 e fino alla mezzanotte.
È considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno, cioè in un arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
In presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo.
In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno, sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.
In assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.