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Chi paga il TFR in cassa integrazione?

Isira Riva
Isira Riva
2025-08-24 13:52:43
Numero di risposte : 20
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Nel caso di cassa integrazione a zero ore il TFR matura poiché è prevista l’integrazione salariale per l’equivalente della retribuzione a cui un lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il TFR matura per l’equivalente della retribuzione a cui un lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il TFR è soggetto a tassazione separata, risultando dunque più vantaggioso in quanto la liquidazione non aumenta l’imponibile fiscale annuo. Inoltre, il TFR non matura durante determinate assenze come congedo per formazione, aspettative per cariche elettive o sindacali, scioperi, aspettative non retribuite e permessi non retribuiti. Il TFR non matura se le frazioni di lavoro prestato non superano i 15 giorni, fatta eccezione per diversa disposizione del CCNL applicato.
Violante Guerra
Violante Guerra
2025-08-15 07:01:49
Numero di risposte : 21
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La risposta è positiva. Durante il periodo in cui il lavoratore fruisce della cassa integrazione, egli riceve dall’Inps un trattamento di integrazione salariale volto a coprire la retribuzione persa a causa della sospensione o riduzione di orario. La legge infatti prevede che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno con intervento della CIG, la somma che il lavoratore avrebbe avuto diritto a ricevere in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro debba comunque essere computata nella retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La quota annuale di TFR accantonata sarà dunque la stessa a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza dell’intervento di integrazione salariale.
Lina Russo
Lina Russo
2025-08-11 19:39:07
Numero di risposte : 15
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Chi paga il TFR maturato durante la CIGS? Fino all’approvazione del D.Lgs. n. 148/2015, la normativa prevedeva che l’INPS intervenisse nel pagamento del TFR maturato durante la CIGS solo se il rapporto di lavoro cessava al termine della cassa integrazione. La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17501/2018, ha confermato che la cassa integrazione non interrompe la maturazione del TFR, né esonera il datore di lavoro dall’obbligo di pagamento. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, il Jobs Act ha abrogato la normativa precedente, attribuendo in via definitiva al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere il TFR anche per i periodi di cassa integrazione. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 ha chiarito che le aziende non possono più richiedere il rimborso delle quote di TFR maturate durante la CIGS. Questo cambiamento legislativo ha rafforzato la tutela dei lavoratori, stabilendo che il diritto al TFR maturato resta intatto e totalmente a carico del datore di lavoro, anche nei periodi di sospensione parziale o totale dell’attività.
Mietta Vitale
Mietta Vitale
2025-08-04 14:37:40
Numero di risposte : 20
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Il fatto affrontato riguarda la lavoratrice che ha usufruito della cassa integrazione in deroga e chiede l'ammissione in linea privilegiata al passivo del fallimento dell’ex datore per la somma di € 12.479,42 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda. La Cassazione afferma che il dipendente della società fallita che ha usufruito della cassa integrazione in deroga non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate nel periodo di CIGD. In pendenza di CIGD, si delinea un rapporto trilaterale tra datore, Fondo di tesoreria gestito dall’INPS e prestatore di lavoro, in virtu' del quale il datore è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali. La materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. Essendo venuta meno la possibilità per il datore di procedere con i conguagli, la quota di TFR maturata durante la Cassa Integrazione in Deroga rimane in capo al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS.
Ubaldo Sanna
Ubaldo Sanna
2025-07-24 20:26:10
Numero di risposte : 20
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Il ministero precisa che il versamento o l’accreditamento del Tfr maturato sarà eseguito dall’Inps in unica soluzione dopo la cessazione del periodo di cassa autorizzata. Resta invariata la disciplina ordinaria sull'assegnazione delle quote del TFR da parte dell'INPS, che prevede tre possibilità: al fondo complementare scelto dal lavoratore, al Fondo di tesoreria, o direttamente all’interessato al termine del periodo di Cigs. L' agevolazione è garantita alle Società con procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, per cessazione di attività. Con la Circolare n. 19 dell'11 dicembre 2018, il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni operative sulla nuova CIGS per cessazione di attivita istituita dal dall'art. 43 bis bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 e in particolare sull'esoneo dal versamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento, di cui si farà carico direttamente l'INPS.