Quando l'INPS rimborsa il TFR?

Boris Leone
2025-08-07 04:17:07
Numero di risposte
: 23
O si verifica l’eventualità per la quale la società del datore di lavoro sia assoggettata ad una procedura concorsuale: in questo caso il lavoratore deve aver cessato il rapporto di lavoro, aver tentato l’esecuzione nei confronti del datore di lavoro, che si è invece rivelato inadempiente anche parzialmente.
Ciò deve essere attestato con una dichiarazione di insolvenza, nonché tramite la verifica dell’esistenza e dell’ammontare del credito in sede fallimentare.
Oppure si verifica l’eventualità per la quale il datore di lavoro non sia assoggettabile alla procedura di fallimento: in questo caso, oltre a dover essere cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore deve anche dimostrare che la sua controparte contrattuale sia inadempiente, in quanto disponga di garanzie patrimoniali insufficienti, totalmente o parzialmente.
La prova di ciò deve necessariamente essere costituita dall’esito infruttuoso di un’azione esecutiva intrapresa in prima battuta nei confronti del datore di lavoro, che possa così dare diritto al soggetto istante di rivendicare la somma da parte dell’Inps.
In virtù di tali considerazioni, appare davvero essenziale che il lavoratore coinvolto sia consapevole della tipologia di azione che si appresta ad intraprendere, soprattutto in relazione alla durata complessiva del procedimento che, probabilmente, condurrà all’ottenimento del Tfr guadagnato.

Gregorio Valentini
2025-07-24 22:50:37
Numero di risposte
: 22
Il TFR viene corrisposto dall’INPS attraverso il Fondo di garanzia quando il datore di lavoro, soggetto tenuto alla sua corresponsione ex art. 2120 c.c., risulta insolvente. Di fatto l’INPS, al fine di tutelare il diritto del lavoratore ad ottenere il trattamento di fine rapporto maturato durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, si sostituisce al datore di lavoro. Le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti richiesti sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. Nel primo caso, cioè per i datori di lavoro soggetti a fallimento quali gli imprenditori esercenti attività commerciale ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare, ad eccezione degli enti pubblici, i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia Inps sono tre: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr che avviene mediante l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura. Nel caso in cui invece l’imprenditore non sia soggetto fallibile ai sensi del secondo comma dell‘art. 1 della Legge fallimentare, i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto, l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. In conclusione per accedere al Fondo di garanzia l’importante è agire tempestivamente e dimostrare all’Inps di aver fatto tutto il possibile per recuperare i propri soldi direttamente dal datore di lavoro senza però esserci riusciti.

Ortensia Marino
2025-07-24 21:40:28
Numero di risposte
: 17
Il pagamento deve avvenire entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Fabrizio Ferri
2025-07-24 21:06:33
Numero di risposte
: 24
La domanda all’INPS per il pagamento del TFR ai lavoratori di aziende in difficoltà, non in grado di versare la liquidazione, si presenta online.
Il trattamento di fine rapporto viene di norma pagato dal datore di lavoro dopo la risoluzione del rapporto ma, nei casi in cui l’azienda dichiari l’incapienza, interviene l’Istituto previdenziale versando la cifra direttamente al lavoratore.
Il Fondo di Garanzia INPS interviene nei casi di morosità: procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria ma la Cassazione ha affermato che il Fondo debba intervenire anche in assenza di fallimento, come previsto dalla legge n. 297/82.
La procedura di domanda è unica e si effettua esclusivamente tramite i servizi Inps-online.
La domanda può essere presentata dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza che decide eventuali impugnazioni o opposizioni e la liquidazione del TFR è prevista entro 60 giorni.

Stefano Marini
2025-07-24 20:58:43
Numero di risposte
: 22
Ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue: in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro, in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro, in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro.
La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

Mirella Bernardi
2025-07-24 20:33:23
Numero di risposte
: 17
Il Fondo di garanzia dell’Inps si sostituisce al datore di lavoro innanzitutto nel pagamento del TFR, qualsiasi ne sia l’importo.
Il termine entro il quale presentare la domanda di intervento per il pagamento del TFR è di cinque anni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Se l’azienda per la quale abbiamo lavorato è invece stata dichiarata fallita, è innanzitutto necessario presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Una volta ammesso al passivo fallimentare potrai presentare la domanda di intervento del Fondo di garanzia all’Inps.
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore sia o meno soggetto alle procedure concorsuali.
Se il datore di lavoro non è fallito perchè si tratta di impresa che non può essere dichiarata fallita, oppure perchè il nostro credito è di importo inferiore a quello stabilito dalla legge per poter fare dichiarare il fallimento dell’azienda, dovrai dimostrare all’Inps di aver fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento delle retribuzioni e del TFR da parte del datore senza esserci riuscito.
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